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Sentenza

Sentenza n. 4414/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;

Giustizia amministrativa202511069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per presentare la domanda di visto di studio e sulla conclusione del procedimento di rilascio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, lamentando sia la mancata fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, previa preiscrizione universitaria, sia la mancata conclusione del procedimento con il rilascio del titolo. Nel corso del giudizio l'appuntamento è stato concesso. La domanda relativa alla conclusione del procedimento con rilascio del visto è stata esaminata dal Tribunale anche sotto il profilo della procura speciale e della decorrenza del termine per provvedere: la procura autorizzava il difensore a rappresentare la ricorrente nel giudizio relativo alla mancata convocazione per la presentazione della domanda di visto, mentre alla data di proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine di 90 giorni per la definizione del procedimento, decorrente dalla presentazione della domanda.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché nelle more l'amministrazione lo ha concesso, realizzando quanto richiesto. Ha precisato che il termine di 90 giorni per provvedere sulla domanda di visto, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione deve comunque fissare celermente l'appuntamento a seguito della richiesta dell'interessato. La domanda volta a ottenere la conclusione del procedimento con rilascio del visto è stata invece dichiarata inammissibile, sia perché non compresa nella procura speciale, riferita alla mancata convocazione per la presentazione della domanda, sia perché al momento della proposizione del ricorso non era ancora decorso il termine di 90 giorni. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è configurabile la maturazione del termine per la conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di appuntamento per poterla presentare.
  • L'amministrazione consolare è comunque tenuta a fissare celermente l'appuntamento richiesto dall'interessato quando esso costituisce il presupposto necessario per la formalizzazione della domanda di visto.
  • La sopravvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda diretta a ottenere tale adempimento, poiché l'utilità perseguita è stata conseguita nelle more del giudizio.
  • La domanda giudiziale volta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, al momento della proposizione del ricorso, la domanda amministrativa non è stata ancora presentata e non è quindi iniziato il termine per provvedere.
  • La procura speciale riferita al giudizio concernente la mancata convocazione per la presentazione della domanda di visto non abilita il difensore a proporre anche una domanda autonoma diretta a ottenere il rilascio del visto, se tale domanda non è espressamente ricompresa nell'oggetto della procura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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