Cassazione Penale, Sentenza n. 34210/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che la ritenne concorrente nei reati di minaccia grave e lesioni aggravate, deducendo due motivi: 1) nel capo a) (minaccia grave) eccepiva un vizio di travisamento della prova lamentando che le e-mail minatorie sarebbero state effettivamente inviate dall'indirizzo e dal profilo Facebook del marito (Arturo Fontana) e non dal suo indirizzo di posta; 2) nel capo b) contestava la valutazione delle dichiarazioni della testimone Monti e della persona offesa, sostenendo che la teste non avrebbe riferito di averla vista colpire la vittima né che i colpi fossero stati inferti con la cintura del marito, e che la vittima aveva dichiarato che la ricorrente non lo aveva mai colpito direttamente, limitandosi a trattenerlo per un braccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e perché fondato su questioni che non erano state dedotte concretamente in appello, nonché per essere, in realtà, una richiesta di rivalutazione del fatto (vizio sottratto al sindacato di legittimità). Si è osservato che, a fondamento della decisione di merito, vi era anche la circostanza che la persona offesa ricevette una e-mail firmata dall'imputata e che la ricorrente era presente all'aggressione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché descriveva una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità e, inoltre, manifestamente infondato: la sentenza di merito aveva valutato le dichiarazioni della teste e la ricorrente non aveva confutato la ricostruzione che riconduceva a concorso la sua presenza e il suo apporto all'azione criminosa. La Corte ha richiamato il principio che il concorso può consistere anche in un contributo morale o materiale non coincidente con il colpo diretto alla vittima. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo di ammenda alla cassa delle ammende, di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
impedisce la proposizione in cassazione di questioni che non siano state dedotte in appello o che siano state dedotte in modo meramente generico; vieta il ricorso che si basa su censure non oggetto del gravame
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso, di irrogare una somma alla cassa delle ammende (qui determinata in euro 3.000)
Corte Cost. n.186 del 2000
Corte Cost. n.186 del 2000 (richiamata nel testo)
richiamata a supporto della possibilità di prevedere profili di responsabilità e sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili con profili di colpa
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: questioni di fatto e valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito non possono essere rimesse in discussione in cassazione salvo che emergano vizi di motivazione manifestamente illogici, contradictori o carenti.
- I motivi d'appello formulati in modo generico o che non sono stati effettivamente dedotti in appello rendono il successivo ricorso per cassazione inammissibile.
- La contestazione dell'attribuzione di comunicazioni elettroniche (e-mail, profili social) richiede in sede di gravame precisazioni e prove specifiche: la mera asserzione difensiva in cassazione è insufficiente.
- La partecipazione al reato (concorso) può essere configurata anche senza che ogni concorrente compia materialmente l'azione tipica: la presenza, il sostegno morale o materiale o atti che incrementino la certezza o il coraggio dell'esecutore possono integrare il contributo partecipativo.
- Proporre un ricorso inammissibile può comportare oneri economici importanti (spese processuali e ammenda); è quindi essenziale formulare motivi chiari, specifici e già tempestivamente dedotti nei gradi precedenti.
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