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Sentenza

Sentenza n. 1011/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1573/2024 del 5.12.2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 per il bonus Carta del Docente, oltre accessori e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1573/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare euro 2.000,00, oltre accessori, per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nonché euro 1.339,00 per spese di lite in favore dei difensori antistatari. Secondo la ricorrente, il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa agli onorari dei difensori, omettendo il pagamento delle somme spettanti a titolo di bonus e dei relativi accessori. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 28 aprile 2025, la notificazione del titolo all'amministrazione il 10 gennaio 2025 e la notificazione del ricorso in ottemperanza l'11 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento mediante il pagamento delle somme riconosciute, degli accessori individuati nel titolo e degli importi computati secondo legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha contestualmente nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento. Il commissario dovrà intervenire, previa istanza della ricorrente, qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato, provvedendo al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta. L'incarico è stato previsto senza compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato e per nominare il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR rileva che tale termine era decorso prima della proposizione del ricorso in ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Richiamato per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, incluso il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non integralmente eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, disponendo il pagamento delle somme riconosciute nel titolo e dei relativi accessori secondo quanto stabilito dalla pronuncia e dalla legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla previa istanza della parte e all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • L'attività del commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere svolta senza compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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