Cassazione Civile, Ordinanza n. 34332/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2011, dalla quale emergeva un credito IRAP che egli qualificava come istanza di rimborso. L'Agenzia delle Entrate gli aveva comunicato via PEC il diniego del riconoscimento del credito. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, sul presupposto che la comunicazione impugnata non fosse un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 perché priva di una pretesa impositiva ben individuata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, degli artt. 24, 53 e 113 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la comunicazione dell'Ufficio costituiva invece un diniego sostanziale di rimborso, quindi un atto impugnabile, e che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che l'esposizione in dichiarazione di un credito d'imposta equivale, in concreto, a istanza di rimborso; che il diniego dell'Ufficio integra un provvedimento idoneo a manifestare una ben individuata pretesa tributaria; e che, pertanto, la comunicazione impugnata era autonomamente impugnabile. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata. La Corte non ha deciso nel merito sulla spettanza del rimborso, ritenendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice di rinvio sulla sola questione dell'impugnabilità dell'atto, nei limiti del thema decidendum devoluto.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
atto impugnabile; elenco non tassativo; autonomamente impugnabile anche l'atto che manifesti una ben individuata pretesa tributaria
La Corte ribadisce che sono impugnabili non solo gli atti espressamente elencati, ma anche quelli con cui l'Amministrazione esprime una precisa volontà su un rapporto tributario determinato, come il diniego di rimborso.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di garantire tutela giurisdizionale avverso il diniego dell'Ufficio.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della corretta imposizione e della possibilità di far valere il credito d'imposta.
art. 113 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sindacabilità degli atti amministrativi lesivi della posizione tributaria.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in relazione alla statuizione di inammissibilità, ritenuta erronea perché l'atto era lesivo e dunque sorretto da interesse ad agire.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Dedotto quale vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione delle norme sull'impugnabilità degli atti tributari.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Dedotto quale vizio processuale conseguente all'erronea declaratoria di inammissibilità.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come disciplina del rimborso delle imposte indebitamente pagate.
art. 11, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per affermare che il credito emerso da dichiarazione integrativa può essere portato in detrazione nel periodo d'imposta successivo.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per l'impugnabilità del diniego di rimborso.
Massime di principio
- L'indicazione, in dichiarazione, di un credito d'imposta può integrare in concreto una domanda di rimborso, con la conseguenza che il successivo diniego dell'Amministrazione è impugnabile davanti al giudice tributario.
- L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario non va letta in senso rigidamente tassativo quando l'atto dell'Ufficio manifesti una ben individuata pretesa tributaria o un definitivo diniego su un credito del contribuente.
- La comunicazione con cui l'Amministrazione nega il riconoscimento di un credito esposto in dichiarazione integrativa non è un mero atto informativo, ma può costituire un provvedimento lesivo idoneo a cristallizzare la posizione dell'Ufficio.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un ricorso contro un atto che esprime un diniego sostanziale di rimborso, incorre in violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 se non considera la sostanza della pretesa tributaria.
- La Corte di cassazione può cassare la decisione che abbia escluso l'impugnabilità dell'atto, ma non può decidere direttamente sul merito del rimborso se la questione devoluta riguarda solo l'ammissibilità dell'impugnazione.
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