Sentenza n. 26/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4/2025 pubbl. il 29/01/2025 RG n. 624/2024 del Tribunale di Vasto, promossa dalla Prof.ssa De Filippis Simona contro il MIUR depositata in data 29.01.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nel titolo, il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche, non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante l’eventuale competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando l’obbligo dell’amministrazione intimata di curare l’esecuzione del giudicato secondo le regole di competenza interna.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, la sua mancata esecuzione e il superamento del termine di 120 giorni dalla notificazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus sulla carta elettronica del docente, con gli accessori di legge indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, disponendo che il commissario provveda entro ulteriori 60 giorni e che le relative spettanze siano poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate con separato decreto. Non è stata applicata la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell’importo contenuto da corrispondere e della maturazione degli interessi secondo il titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del titolo e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
Ha consentito al Collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta fondatezza alla luce dell’orientamento già seguito dal Tribunale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni è stato ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Nel giudizio di ottemperanza non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto previsto per l’esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990
Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
L’amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale appartenente al medesimo Ministero.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nel quale devono essere accreditate le somme riconosciute dal titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il Collegio ha ritenuto sufficienti la limitata entità dell’importo e la maturazione degli interessi prevista dal titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando esista un titolo giudiziale esecutivo, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.; la nozione di titolo esecutivo rilevante per l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere adattata alle peculiarità dell’esecuzione del giudicato amministrativo.
- L’amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione di una pronuncia invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione: spetta all’organizzazione ministeriale individuare e attivare l’organo competente all’adozione degli atti esecutivi.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine ulteriore per l’esercizio sostitutivo del potere.
- La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all’importo contenuto da corrispondere e alla maturazione di interessi già prevista dal titolo, non risulti necessaria per assicurare l’effettiva esecuzione della pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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