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Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.9.2025 con cui il GSE ha comunicato all'esponente la revoca delle convenzioni nn. -OMISSIS-; 2) del diniego tacito frapposto dall'amministrazione alle note del 30.9.2025 e del 7.11.2025 con cui l'esponente ha diffidato il GSE a voler riconsiderare le proprie determinazioni lesive assunte a danno dell'esponente; 3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025 con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato al GSE l'intervenuta adozione a carico della Società esponente del succitato provvedimento interdittivo, ancorché non conosciuta; 4) di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese alla determina di revoca; 5) per quanto occorra, della presupposta misura interdittiva adottata dalla prefettura di Siracusa il 24.7.2025, ancorché già annullata dal TAR Sicilia - Sede di Catania; quanto al ricorso per motivi aggiunti: 6) della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025 a mezzo della quale il Gestore dei Servizi Energetici ha richiesto alla Prefettura di Siracusa “… di conoscere se siano state intraprese o siano in corso di valutazione iniziative di carattere giurisdizionale, quali la proposizione di un giudizio di appello avverso la pronuncia menzionata, ovvero se si intenda procedere all’attivazione delle misure amministrative previste dagli artt. 34-bis e 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, o di altre determinazioni ritenute opportune.”; - di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente al predetto provvedimento.

Giustizia amministrativa202502562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: risoluzione di diritto delle convenzioni per incentivi energetici, con decorrenza dalla data dell'informazione antimafia interdittiva, e successiva nota del GSE di sospensione delle erogazioni sino a una nuova determinazione prefettizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il GSE, prendendo atto dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Siracusa, aveva disposto la risoluzione delle convenzioni per l'erogazione degli incentivi, nonché il mancato accoglimento delle successive richieste di riesame. Ha dedotto l'illegittimità derivata dalla successiva sentenza che aveva annullato l'interdittiva per omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, riproponendo le censure formulate nel precedente giudizio, e l'illegittimità autonoma per violazione dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto annullare in autotutela la risoluzione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota del GSE che sospendeva l'erogazione dei contributi fino a una nuova determinazione prefettizia, deducendo illegittimità derivata, violazione degli artt. 21-quinquies, 21-septies e 21-octies della l. 241/1990, difetto assoluto del presupposto, difetto di motivazione, arbitrarietà, sviamento, iniquità e incompetenza. Il GSE ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Catania, l'inammissibilità delle censure riferite all'interdittiva già annullata e la genericità della riproposizione dei motivi del precedente giudizio; nel merito ha sostenuto che la risoluzione fosse un effetto vincolato dell'interdittiva, valida ed efficace al momento dell'adozione, e che la nota successiva avesse natura endoprocedimentale e non lesiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo non applicabile la competenza funzionale del TAR Lazio prevista per le controversie relative alle specifiche infrastrutture energetiche indicate dall'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. La competenza è stata individuata secondo il criterio dell'efficacia territoriale degli atti, poiché le convenzioni e gli incentivi riguardavano un'attività localizzata nel territorio siciliano e la controversia era connessa per accessorietà a quella relativa all'interdittiva prefettizia. Il ricorso introduttivo è stato ritenuto ammissibile, poiché, nonostante l'indicazione di ulteriori atti nell'epigrafe, le censure erano effettivamente rivolte alla risoluzione delle convenzioni e al mancato riscontro del GSE. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa sono stati estromessi, non essendo stati impugnati atti da essi emanati nel presente giudizio. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato respinto. La risoluzione delle convenzioni, adottata quando l'interdittiva era ancora valida ed efficace, costituiva esercizio di un potere vincolato e doveva essere valutata secondo il principio tempus regit actum. La successiva pronuncia di annullamento dell'interdittiva, intervenuta dopo la risoluzione, non rendeva illegittimi ex post gli atti vincolati adottati durante l'efficacia della misura interdittiva. È stata inoltre esclusa l'esistenza di un obbligo del GSE di annullare in autotutela la risoluzione: l'eventuale adozione di misure conseguenti all'annullamento dell'interdittiva rientra, nei limiti previsti dall'art. 94, comma 3, del d.lgs. 159/2011, nella discrezionalità amministrativa e non è coercibile, e comunque la disposizione non riguarda l'erogazione di incentivi economici nella fattispecie esaminata. È stato invece accolto il ricorso per motivi aggiunti. L'annullamento dell'interdittiva aveva fatto venir meno la causa ostativa all'erogazione dei contributi e imponeva all'amministrazione di svolgere le attività necessarie al ripristino della posizione del privato e del rapporto contributivo. Il GSE non poteva sospendere sine die le erogazioni in attesa di una nuova determinazione prefettizia, poiché la legge attribuisce efficacia ostativa alla sola informazione antimafia interdittiva già adottata, non alla mera pendenza di un procedimento volto a verificare il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il GSE non poteva inoltre anticipare valutazioni riservate alla Prefettura; l'eventuale rischio di erogazioni non spettanti era fronteggiabile mediante il recupero delle somme. È stata quindi annullata la nota del 24 novembre 2025 nella parte relativa alla sospensione delle erogazioni, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del gestore. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    anche se l'attività è stata posta in essere da amministrazioni che hanno sede in altre circoscrizioni, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione si producono gli effetti diretti di tale attività

    Il criterio dell'efficacia territoriale consente di radicare la competenza presso il TAR nella cui circoscrizione si producono direttamente gli effetti dell'attività amministrativa.

  • art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.

    le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti

    La competenza funzionale del TAR Lazio non si estende alle controversie riguardanti convenzioni e incentivi per energia fotovoltaica non riconducibili alle specifiche infrastrutture energetiche previste dalla disposizione.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia interdittiva produce gli effetti ostativi previsti dalla legge e dalle convenzioni quando è valida ed efficace; gli atti vincolati adottati durante tale periodo non diventano illegittimi per il successivo annullamento dell'interdittiva.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011

    La valutazione dell'eventuale adozione di misure conseguenti all'annullamento dell'interdittiva rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e non è coercibile dal privato; la previsione non è stata ritenuta applicabile all'erogazione di incentivi economici oggetto della controversia.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    La domanda di ammissione al controllo giudiziario è stata indicata tra le iniziative intraprese dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta decisiva per la controversia.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È richiamato nel motivo aggiunto relativo all'asserita invalidità della nota del GSE, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione nella parte decisiva della sentenza.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione delle erogazioni, ma la decisione ha qualificato la questione secondo l'effetto ripristinatorio derivante dall'annullamento dell'interdittiva, non come ordinaria revoca.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente tra i parametri di illegittimità della nota impugnata con motivi aggiunti, senza una specifica applicazione autonoma nella ratio decidendi.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; gli eventi successivi, compreso l'annullamento giudiziale dell'atto presupposto, non incidono ex post sulla legittimità di un atto vincolato già adottato durante l'efficacia dell'atto presupposto.
  • L'annullamento dell'informazione antimafia interdittiva non determina automaticamente l'illegittimità degli atti vincolati e obbligatori adottati dalle amministrazioni durante il periodo in cui l'interdittiva era valida ed efficace.
  • Quando l'interdittiva antimafia sia stata annullata dopo l'adozione dell'atto vincolato, l'amministrazione non è automaticamente obbligata ad annullare in autotutela l'atto conseguente; l'eventuale adozione di misure ulteriori è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge.
  • Venuta meno per effetto del giudicato la causa ostativa rappresentata dall'interdittiva antimafia, l'amministrazione deve compiere le attività necessarie a ripristinare la posizione del privato lesa dall'atto illegittimo e il rapporto contributivo, senza poter sospendere sine die l'erogazione sulla base della sola pendenza di un nuovo procedimento prefettizio.
  • L'efficacia ostativa prevista dalla disciplina antimafia deriva dall'informazione interdittiva già adottata e non dalla mera possibilità o pendenza di una futura valutazione prefettizia; il gestore di incentivi non può anticipare valutazioni riservate alla Prefettura.
  • Le esigenze di cautela connesse al rischio di erogazioni eventualmente non spettanti non consentono di sospendere sine die i contributi in assenza di un'informazione antimafia interdittiva vigente, potendo l'amministrazione avvalersi, se necessario, degli strumenti di recupero delle somme indebitamente erogate.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIncentivi energeticiCompetenza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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