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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09126/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva e dissipativa). Le censure riguardano in particolare: 1) la qualificazione e la motivazione circa la costituzione della new-co Fari.g. come momento distrattivo autonomo; 2) il trasferimento dei contratti (volture/subentri) alle new-co senza corrispettivo adeguato e la relativa quantificazione del danno; 3) la responsabilità personale di ciascun imputato in relazione alle cariche ricoperte e ai tempi dei fatti (in particolare la posizione di Gianluca al momento dei subentri); 4) la contestazione della distrazione derivante dall'affidamento del servizio di tesoreria a Infimm s.r.l.; 5) la rilevanza e la misura dell'aggravante del danno patrimoniale rilevante (assunta dalla Corte di merito in forza del passivo fallimentare); 6) l'applicazione dell'aggravante per pluralità di fatti; 7) le statuizioni civili e la provvisionale richiesta dalla parte civile. Vengono altresì sollevate censure di nullità per sentenza affermativa su fatti non contestati e di carenza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 29/01/2026, ha ritenuto: - il ricorso di Farina Gianluca fondato e ha annullato in toto la sentenza d'appello nei suoi confronti, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio; - il ricorso di Farina Francesco fondato solo in parte: annullata la sentenza limitatamente ai fatti descritti al quinto alinea del capo A (affidamento del servizio di tesoreria a Infimm s.r.l.) e all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti; il resto del ricorso di Francesco è stato rigettato e pertanto restano irrigidite le altre condanne nei suoi confronti (in particolare per i fatti descritti nei primi e quarto alinea del capo A). Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte civile. La Cassazione ha inoltre precisato che l'aggravante per danno patrimoniale rilevante era stata valutata in modo carente dalla Corte territoriale e che la relativa valutazione deve riferirsi alla diminuzione patrimoniale effettivamente causata dalle condotte penalmente rilevanti e non al mero ammontare del passivo fallimentare. In conseguenza delle annullamenti parziali, si è determinata l'autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., per le parti della sentenza non interessate dal rinvio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato la partecipazione congiunta dei ricorrenti nell'ambito del disegno criminoso unitario.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la sentenza d'appello e la Cassazione la richiamano per qualificare le condotte di distrazione e dissipazione di beni e rapporti d'impresa.

  • art. 223 legge fallimentare

    Ulteriore riferimento alla disciplina della bancarotta fraudolenta patrimoniale; impiegata nella ricostruzione delle condotte contestate.

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma sulle circostanze aggravanti e attenuanti (tra cui l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e l'attenuante speciale di cui al comma 3); la Corte di Cassazione ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'aggravante va valutata sulla base dell'entità della distrazione effettiva e del danno ai creditori e non sul solo ammontare del passivo complessivo.

  • art. 521 c.p.p.

    Norma sulle nullità e sui termini dell'impugnazione; in sede di ricorso si è dedotta nullità per sentenza affermativa su fatto non contestato, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione complessiva del contesto storico e dell'operazione non integrasse la nullità prospettata.

  • art. 522 c.p.p.

    Collegata alle censure di nullità per sentenza affermativa su fatto non contestato; richiamata nella prospettazione difensiva ma non accolta dalla Corte quanto alla doglianza principale.

  • art. 429 c.p.p.

    Rinvio fatto dalla difesa in ordine ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione di merito fosse sufficientemente articolata rispetto al quadro fattuale unitario.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite dei motivi di ricorso in cassazione; i ricorsi sono stati trattati nei limiti consentiti.

  • art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    Norma procedurale applicata per il trattamento del ricorso in assenza di richiesta di udienza e senza intervento orale delle parti, come previsto dalla riforma.

  • art. 624 c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte per spiegare l'effetto di autorità di cosa giudicata parziale derivante dall'annullamento limitato di cui alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La costituzione di una new‑co non è di per sé neutra: può integrare una condotta distrattiva se inserita in un disegno unitario finalizzato a dirottare attività, clientela o asset della società in crisi verso soggetti riconducibili a interessi privati senza corrispettivo efficace per la massa creditoria.
  • Il trasferimento/voltura di contratti a società correlate senza adeguata contropartita può rilevare come dissipazione o distrazione se comporta la sottrazione dei flussi economici alla massa fallimentare e non è giustificato da una valida contropartita economica per la società indebitata.
  • La responsabilità personale deve essere valutata in relazione alla posizione soggettiva e temporale dell'agente: se un soggetto non riveste più cariche al momento dell'operazione decisiva, occorre motivare puntualmente il nesso di responsabilità a suo carico.
  • Per l'applicazione delle aggravanti di danno patrimoniale conta l'entità della distrazione effettiva e il danno concreto subito dai creditori, non il semplice importo del passivo fallimentare; la motivazione deve quantificare la diminuzione patrimoniale riconducibile alle condotte contestate.
  • Bisogna distinguere nettamente tra bancarotta distrattiva e pagamenti preferenziali: operazioni di incasso/uso di somme che risultano essere pagamenti per debiti reali possono assumere qualificazioni diverse e richiedono analisi separate e motivate.
  • In cassazione le doglianze sulla mancanza o contraddittorietà della motivazione richiedono che l'errore sia concreto e specificamente dimostrato; la valutazione unitaria e il contesto fattuale possono legittimare la qualificazione delle condotte operata dai giudici di merito.
  • Le statuizioni civili (in particolare la provvisionale) sono in larga parte sindacabili con difficoltà in cassazione, essendo decisioni discrezionali del giudice di merito salvo vizio manifesto di motivazione.

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