Cassazione Penale, Sentenza n. 09126/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva e dissipativa). Le censure riguardano in particolare: 1) la qualificazione e la motivazione circa la costituzione della new-co Fari.g. come momento distrattivo autonomo; 2) il trasferimento dei contratti (volture/subentri) alle new-co senza corrispettivo adeguato e la relativa quantificazione del danno; 3) la responsabilità personale di ciascun imputato in relazione alle cariche ricoperte e ai tempi dei fatti (in particolare la posizione di Gianluca al momento dei subentri); 4) la contestazione della distrazione derivante dall'affidamento del servizio di tesoreria a Infimm s.r.l.; 5) la rilevanza e la misura dell'aggravante del danno patrimoniale rilevante (assunta dalla Corte di merito in forza del passivo fallimentare); 6) l'applicazione dell'aggravante per pluralità di fatti; 7) le statuizioni civili e la provvisionale richiesta dalla parte civile. Vengono altresì sollevate censure di nullità per sentenza affermativa su fatti non contestati e di carenza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 29/01/2026, ha ritenuto: - il ricorso di Farina Gianluca fondato e ha annullato in toto la sentenza d'appello nei suoi confronti, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio; - il ricorso di Farina Francesco fondato solo in parte: annullata la sentenza limitatamente ai fatti descritti al quinto alinea del capo A (affidamento del servizio di tesoreria a Infimm s.r.l.) e all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti; il resto del ricorso di Francesco è stato rigettato e pertanto restano irrigidite le altre condanne nei suoi confronti (in particolare per i fatti descritti nei primi e quarto alinea del capo A). Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte civile. La Cassazione ha inoltre precisato che l'aggravante per danno patrimoniale rilevante era stata valutata in modo carente dalla Corte territoriale e che la relativa valutazione deve riferirsi alla diminuzione patrimoniale effettivamente causata dalle condotte penalmente rilevanti e non al mero ammontare del passivo fallimentare. In conseguenza delle annullamenti parziali, si è determinata l'autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., per le parti della sentenza non interessate dal rinvio.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato la partecipazione congiunta dei ricorrenti nell'ambito del disegno criminoso unitario.
art. 216 legge fallimentare
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la sentenza d'appello e la Cassazione la richiamano per qualificare le condotte di distrazione e dissipazione di beni e rapporti d'impresa.
art. 223 legge fallimentare
Ulteriore riferimento alla disciplina della bancarotta fraudolenta patrimoniale; impiegata nella ricostruzione delle condotte contestate.
art. 219 legge fallimentare
Norma sulle circostanze aggravanti e attenuanti (tra cui l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e l'attenuante speciale di cui al comma 3); la Corte di Cassazione ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'aggravante va valutata sulla base dell'entità della distrazione effettiva e del danno ai creditori e non sul solo ammontare del passivo complessivo.
art. 521 c.p.p.
Norma sulle nullità e sui termini dell'impugnazione; in sede di ricorso si è dedotta nullità per sentenza affermativa su fatto non contestato, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione complessiva del contesto storico e dell'operazione non integrasse la nullità prospettata.
art. 522 c.p.p.
Collegata alle censure di nullità per sentenza affermativa su fatto non contestato; richiamata nella prospettazione difensiva ma non accolta dalla Corte quanto alla doglianza principale.
art. 429 c.p.p.
Rinvio fatto dalla difesa in ordine ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione di merito fosse sufficientemente articolata rispetto al quadro fattuale unitario.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite dei motivi di ricorso in cassazione; i ricorsi sono stati trattati nei limiti consentiti.
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Norma procedurale applicata per il trattamento del ricorso in assenza di richiesta di udienza e senza intervento orale delle parti, come previsto dalla riforma.
art. 624 c.p.p.
Norma richiamata dalla Corte per spiegare l'effetto di autorità di cosa giudicata parziale derivante dall'annullamento limitato di cui alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- La costituzione di una new‑co non è di per sé neutra: può integrare una condotta distrattiva se inserita in un disegno unitario finalizzato a dirottare attività, clientela o asset della società in crisi verso soggetti riconducibili a interessi privati senza corrispettivo efficace per la massa creditoria.
- Il trasferimento/voltura di contratti a società correlate senza adeguata contropartita può rilevare come dissipazione o distrazione se comporta la sottrazione dei flussi economici alla massa fallimentare e non è giustificato da una valida contropartita economica per la società indebitata.
- La responsabilità personale deve essere valutata in relazione alla posizione soggettiva e temporale dell'agente: se un soggetto non riveste più cariche al momento dell'operazione decisiva, occorre motivare puntualmente il nesso di responsabilità a suo carico.
- Per l'applicazione delle aggravanti di danno patrimoniale conta l'entità della distrazione effettiva e il danno concreto subito dai creditori, non il semplice importo del passivo fallimentare; la motivazione deve quantificare la diminuzione patrimoniale riconducibile alle condotte contestate.
- Bisogna distinguere nettamente tra bancarotta distrattiva e pagamenti preferenziali: operazioni di incasso/uso di somme che risultano essere pagamenti per debiti reali possono assumere qualificazioni diverse e richiedono analisi separate e motivate.
- In cassazione le doglianze sulla mancanza o contraddittorietà della motivazione richiedono che l'errore sia concreto e specificamente dimostrato; la valutazione unitaria e il contesto fattuale possono legittimare la qualificazione delle condotte operata dai giudici di merito.
- Le statuizioni civili (in particolare la provvisionale) sono in larga parte sindacabili con difficoltà in cassazione, essendo decisioni discrezionali del giudice di merito salvo vizio manifesto di motivazione.
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