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Sentenza

Sentenza n. 6158/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 17/09/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 2995/2024, per la classe di concorsoA048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado), per la regione Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente; 2. nonché delle graduatorie di merito rettificate e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 3076/2024, per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado), per la regione Lombardia, come pubblicate in data 30/09/2024 sul sito istituzionale dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente il ricorrente; 3. nonché delle graduatorie di merito rettificate e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 3168/2024, per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado), per la regione Lombardia, come pubblicate in data 15/10/2024 sul sito istituzionale dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente il ricorrente; 4. nonché delle ulteriori graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 17/09/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 2997/2024, per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado), per la regione Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente; 5. nonché delle graduatorie di merito rettificate e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 3517/2024, per la classe di concorso A049(Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado), per la regione Lombardia, come pubblicate in data 12/11/2024 sul sito istituzionale dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente il ricorrente; 6. nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente; 7. nonché di ogni eventuale provvedimento con riferimento alle anzidette graduatorie, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie a causa delle rinunce dei vincitori, nella parte in cui non è contemplato l’odierno ricorrente; 8. nonché degli esiti riconosciuti al ricorrente a seguito della valutazione, nonchè dei verbali, delle griglie di valutazione di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo. 9. nonché dei decreti, con i quali sono state nominate le Commissioni Giudicatrici per le classi A048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado); 10. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\9\2025 : 1. dell’elenco degli idonei per la classe di concorso A048 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 794 del 26/06/2025, a firma dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente; 2. nonché dell’elenco degli idonei rettificato per la classe di concorso A048 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1007 del 21/07/2025, a firma dell’USR Lombardia, nella parte in cui è escluso l’odierno ricorrente; 3. nonché dell’elenco degli idonei per la classe di concorso A049 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 795 del 27/06/2025, a firma dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente 4. nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, tramite cui sono state modificate o rettificate le graduatorie di merito con l’integrazione degli idonei nella parte in cui è escluso il ricorrente

Giustizia amministrativa202412366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e successivi elenchi degli idonei relativi al concorso docenti per le classi A048 e A049 in Lombardia, nella parte in cui non includevano il ricorrente, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, avendo superato le prove del concorso docenti disciplinato dal D.D. n. 2575/2023 e dal D.M. n. 205/2023, ma non essendo risultato vincitore, ha impugnato le graduatorie e i successivi elenchi degli idonei relativi alle classi A048 e A049 per la Lombardia. Ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare una graduatoria comprensiva di tutti i candidati idonei non vincitori, così da rendere conoscibili posizione e punteggio e consentire lo scorrimento in caso di rinunce; ha denunciato violazione dei principi di merito, trasparenza, buon andamento e non contraddizione, nonché illogicità, travisamento, carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione della l. n. 241/1990. Ha inoltre censurato la mancata previsione dello scorrimento delle graduatorie, del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento quale effetto del superamento delle prove e della tutela contro il precariato, richiamando gli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost., la direttiva 1999/70/CE e il principio di continuità didattica. In subordine ha prospettato questioni di legittimità costituzionale e unionale, sostenendo che la disciplina concorsuale avrebbe natura di legge-provvedimento. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione agli elenchi degli idonei A048 e A049 pubblicati nel 2025, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuti privi di legittimazione passiva perché estranei alla gestione della procedura e perché il Ministero titolare della misura era il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei, il Collegio ha ritenuto che la disciplina speciale del concorso, prevista dall'art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021, non imponesse tale pubblicazione né una graduatoria separata degli idonei. La pubblicazione della graduatoria dei vincitori nel numero dei posti messi a concorso esaurisce la procedura, salva la possibilità di integrazione o scorrimento in caso di rinuncia dei vincitori. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce né lo scorrimento né la conoscenza della posizione individuale, che può essere acquisita mediante accesso agli atti. La posizione dell'idoneo non vincitore è, in questa fase, una mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile come pretesa attuale, anche perché l'Amministrazione conserva discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento. Il TAR ha escluso inoltre che la pubblicazione dell'elenco degli idonei costituisca misura necessaria o idonea a superare il precariato scolastico e ha ritenuto ragionevole la disciplina speciale, giustificata dalle esigenze di celerità delle procedure connesse al PNRR. Quanto alla mancata attribuzione dell'abilitazione, il Collegio ha osservato che l'abilitazione si consegue, nel sistema vigente, attraverso il percorso universitario e accademico previsto dal d.P.C.M. 4 agosto 2023; il concorso richiede normalmente l'abilitazione quale requisito di partecipazione e consente ai vincitori non ancora abilitati di conseguirla mediante i crediti previsti. Non esisteva quindi una norma che imponesse di attribuire valore abilitante al mero superamento delle prove, né la precedente disciplina invocata dal ricorrente era applicabile. Sono state respinte anche le censure fondate sulla continuità didattica, sul precariato e sulla natura di legge-provvedimento, poiché la normativa concorsuale è generale e astratta e non presenta profili di irragionevolezza o arbitrarietà. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021

    integrazione della graduatoria

    La disciplina speciale del concorso non impone la pubblicazione di una graduatoria estesa agli idonei o di un elenco separato, ma consente l'integrazione della graduatoria in caso di rinuncia dei candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025

    La disposizione, richiamata quale conferma della disciplina applicata, prevede l'integrazione delle graduatorie dei vincitori nella misura indicata.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare precedenti conformi per motivare la decisione con sentenza semplificata o comunque con motivazione sintetica.

  • art. 7, comma 6, d.P.C.M. 4 agosto 2023

    Prevede, nel quadro del nuovo sistema di reclutamento, il conseguimento dei crediti necessari all'abilitazione da parte dei vincitori non ancora abilitati.

  • art. 1 d.lgs. n. 59/2017

    Costituisce la base del nuovo sistema di reclutamento e qualificazione dei docenti, incompatibile con l'automatica attribuzione dell'abilitazione per il solo superamento delle prove concorsuali.

  • art. 44 d.l. n. 36/2022

    Ha modificato il sistema di reclutamento disciplinato dal d.lgs. n. 59/2017, nel cui ambito l'abilitazione non deriva automaticamente dal superamento delle prove.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 59/2017

    La precedente previsione che collegava l'abilitazione al superamento delle prove del concorso del 2020 è stata abrogata e non è applicabile alla procedura esaminata.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità non impone, in presenza di una disciplina speciale ragionevole, la pubblicazione di un elenco degli idonei ulteriore rispetto alla graduatoria dei vincitori.

  • direttiva 1999/70/CE

    Il richiamo alla disciplina europea sul lavoro a tempo determinato non dimostra che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei o l'automatica abilitazione siano misure necessarie per contrastare il precariato.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale speciale prevede la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e disciplina espressamente l'integrazione della graduatoria in caso di rinuncia, i candidati idonei non vincitori non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria separata o estesa agli idonei, salvo che tale obbligo sia previsto dalla specifica disciplina applicabile.
  • La mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non impedisce di per sé gli eventuali scorrimenti previsti dalla disciplina concorsuale e non lede il diritto di conoscenza del candidato, che può verificare il proprio punteggio e gli scorrimenti mediante accesso agli atti.
  • Il superamento delle prove concorsuali attribuisce all'idoneo non vincitore una mera aspettativa all'assunzione, e non una pretesa attuale, quando l'Amministrazione conservi discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria.
  • L'abilitazione all'insegnamento non può essere riconosciuta automaticamente per il solo superamento delle prove concorsuali in assenza di una specifica previsione normativa; nel nuovo sistema di reclutamento, essa consegue ai percorsi formativi e ai crediti previsti dalla disciplina vigente.
  • Una disciplina legislativa concorsuale rivolta a una pluralità indeterminata di destinatari non costituisce legge-provvedimento per il solo fatto di incidere su una specifica procedura, purché non presenti profili di irragionevolezza o arbitrarietà.
  • Le esigenze di celerità e speditezza connesse alle procedure di reclutamento finanziate o collegate al PNRR possono giustificare una disciplina speciale che limiti la pubblicazione alle graduatorie dei vincitori, lasciando impregiudicati gli eventuali meccanismi di scorrimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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