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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento del Comune di-OMISSIS- del 20-05-2019, prot. Gen 15302, prot. Urb. n. 4584 del 20-05-2019, avente per oggetto “Diniego di permesso di costruire in sanatoria ex legge regionale n. 37-1985. Pratica n. 1929/S del 30-04-1986…”, in tesi mai notificato al ricorrente; - dell’ordinanza di demolizione del Comune di-OMISSIS- n. 10 del 24.07.2024; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

Giustizia amministrativa202401573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria del 20 maggio 2019 e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 23 luglio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di sanatoria relativo alla chiusura delle verande ai piani terra e primo e alla realizzazione del secondo piano, nonché la successiva ordinanza di demolizione. I primi quattro motivi contestavano il diniego sotto il profilo della violazione dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976 e di altre disposizioni regionali e statali, sostenendo: l’inapplicabilità del vincolo di inedificabilità assoluta perché l’area sarebbe stata già classificata come zona A prima del 31 dicembre 1976; la natura innovativa e non retroattiva della l.r. n. 15/1991; il difetto di istruttoria e motivazione, in ragione dell’antropizzazione dell’area e dell’asserita non perseguibilità della finalità del vincolo; il superamento o l’abrogazione tacita del vincolo ad opera dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione e, quale comproprietario soltanto del secondo piano e non autore dell’abuso, l’impossibilità di eseguire l’ordine relativamente ai piani terra e primo, appartenenti anche a terzi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente irricevibile il ricorso e, per la restante parte, lo ha rigettato. I primi quattro motivi, diretti contro il diniego di sanatoria del 20 maggio 2019, sono stati ritenuti tardivi: dalla documentazione comunale risultava che il diniego era stato notificato al ricorrente il 22 maggio 2019 mediante consegna alla sorella ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c.; il ricorso era stato notificato soltanto il 18 ottobre 2024, oltre il termine decadenziale. La censura relativa all’ordinanza di demolizione è stata invece esaminata nel merito e respinta. Il provvedimento individuava chiaramente i destinatari come comproprietari dell’immobile catastalmente identificato al subalterno 503, coincidente con il secondo piano; pertanto l’ordine demolitorio non poteva che riferirsi alla porzione di fabbricato nella disponibilità del ricorrente, e non ai piani terra e primo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    consegna di copia fattane, ex art. 139, comma 2, c.p.c., alla sorella

    La notificazione del diniego mediante consegna a persona idonea presso il destinatario è stata ritenuta regolare e idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione.

  • art. 15 l.r. n. 78/1976

    vincolo di inedificabilità assoluta

    La disposizione era posta a fondamento del diniego di sanatoria, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito perché tardive.

  • art. 23 l.r. n. 37/1985

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’applicazione del vincolo regionale alla domanda di sanatoria; la censura è stata dichiarata tardiva.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    Invocato dal ricorrente per sostenere il superamento o l’abrogazione del vincolo regionale; la questione non è stata esaminata nel merito per tardività.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale parametro di legittimità dell’ordinanza di demolizione; la censura è stata respinta perché l’ordine risultava riferito alla sola porzione immobiliare del ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione del provvedimento amministrativo mediante consegna a persona idonea secondo le forme previste dall’art. 139, comma 2, c.p.c. è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione; il ricorso notificato oltre tale termine è irricevibile limitatamente alle censure rivolte contro quel provvedimento.
  • Quando un’ordinanza di demolizione individua i destinatari in relazione alla comproprietà di una specifica unità immobiliare catastalmente identificata, l’obbligo di demolizione deve essere interpretato come riferito alla porzione nella disponibilità dei destinatari, anche se l’ordinanza descrive opere collocate in un fabbricato articolato su più piani.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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