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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07047/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a diciannove cartelle di pagamento, deducendo che le cartelle non gli erano mai state notificate e che, comunque, l'ente impositore era decaduto o il credito era prescritto. In primo grado il ricorso era stato rigettato per difetto di interesse, ritenendosi che il contribuente avesse agito contro un estratto di ruolo senza aver subito procedure esecutive. In appello, la commissione regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per otto iscrizioni annullate dall'ufficio e, per il resto, aveva respinto il gravame, affermando che l'estratto di ruolo, atto interno, è autonomamente impugnabile solo se l'unico atto conosciuto e conoscibile dal contribuente e che, nel caso concreto, il ricorso era comunque tardivo rispetto alla data di conoscenza dell'estratto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è facoltativa e non soggetta a termine decadenziale, perché mira in sostanza a contestare la pretesa tributaria sottostante e ad ottenere un accertamento negativo della debenza; ha inoltre richiamato esigenze di tutela anticipata e una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che la questione è regolata dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, norma applicabile ai giudizi pendenti e che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, consentendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in specifiche ipotesi in cui sia dimostrato un concreto pregiudizio. La Corte ha censurato la decisione d'appello nella parte in cui aveva ancorato la tutela a un termine decadenziale dalla conoscenza dell'estratto, ma ha comunque confermato l'inammissibilità originaria del ricorso perché il contribuente non aveva allegato e dimostrato, né in appello né in cassazione, uno specifico e attuale interesse alla tutela anticipata nelle ipotesi tipizzate dalla legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente a fondamento dell'impugnabilità degli atti della riscossione; la Corte non fonda su tale norma la decisione, perché considera decisivo il regime speciale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    evocato dalla sentenza d'appello come termine perentorio di sessanta giorni; la Corte rileva che, per l'estratto di ruolo, la ricerca di un termine di impugnazione è ultronea alla luce della disciplina sopravvenuta.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    ha inserito nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, escludendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e limitando la diretta impugnazione del ruolo e della cartella a casi tipizzati e di concreto pregiudizio.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    seleziona i casi in cui il ruolo e la cartella non validamente notificata possono essere direttamente impugnati; la Corte lo qualifica come norma che concreta l'interesse ad agire e si applica ai processi pendenti.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    indicata come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto, consentendo la diretta impugnazione.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato tra le ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni, legittimando l'impugnazione diretta.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    citato come novella successiva che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a sostegno del motivo per violazione di legge.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità di depositare documenti in cassazione per dimostrare il concreto interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 24 Cost.

    menzionato tra i parametri costituzionali delle questioni ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 101 Cost.

    menzionato tra i parametri costituzionali richiamati dalle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    menzionato tra i parametri costituzionali richiamati dalle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    menzionato tra i parametri costituzionali richiamati dalle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    richiamato con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1; le questioni sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in collegamento con l'art. 117 Cost. nel vaglio di costituzionalità della disciplina sull'impugnazione del ruolo.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato in collegamento con l'art. 117 Cost. nel vaglio di costituzionalità della disciplina sull'impugnazione del ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    usato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, quale atto interno dell'agente della riscossione, non è autonomamente impugnabile come regola generale; la tutela giurisdizionale diretta è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge.
  • La diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata presuppone che il debitore dimostri un concreto e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi legali di specifica rilevanza, non essendo sufficiente un interesse meramente astratto o potenziale.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica ai giudizi pendenti e incide sulla decisione, perché concreta e seleziona l'interesse ad agire in relazione all'impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • Quando manca l'allegazione e dimostrazione del pregiudizio concreto richiesto dalla legge, il ricorso introduttivo contro l'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse, anche se la motivazione del giudice di merito abbia erroneamente richiamato la tardività o un termine decadenziale.
  • Per la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo non è corretto ricercare un dies a quo decadenziale dalla mera conoscenza dell'estratto, poiché la tutela riguarda atti asseritamente inefficaci per mancata o invalida notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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