Sentenza n. 11181/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 10054/2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in 10/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero e l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 10054/2024, passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione ad attivare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per il valore nominale di euro 500,00. Ha inoltre chiesto la corresponsione della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, nonché degli interessi secondo il titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire chiarimenti sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ribadito che l'ottemperanza relativa a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della decisione civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato il mancato pagamento o accredito dell'importo nominale del beneficio e il Ministero non aveva fornito elementi sull'avvenuta esecuzione, il giudice ha ritenuto provato l'inadempimento. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni, riconoscendo la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali ordinari, calcolati sull'importo nominale di euro 500,00 dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori 90 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di agire per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
Consente al giudice dell'ottemperanza di pronunciarsi anche sulla condanna al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché sui danni connessi alla mancata o inesatta esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio di euro 500,00 oggetto della sentenza civile da eseguire.
art. 1284, comma 1, c.c.
interessi legali ordinari
Rileva per il calcolo degli interessi legali sull'importo nominale di euro 500,00 dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato e all'adozione delle misure esecutive necessarie, senza possibilità di integrare il contenuto della pronuncia civile o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il creditore allega il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico dell'amministrazione da una sentenza civile e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., nel giudizio di ottemperanza può essere riconosciuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sull'importo dovuto dal passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli il compito di sostituirsi all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine concesso per l'adempimento.
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