Sentenza n. 7710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2453 dell’8 marzo 2023, già oggetto della sentenza di ottemperanza n. 2196 del 17 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2453 dell’8 marzo 2023. Tale decisione aveva condannato il Ministero a rimborsarle il contributo unificato versato per i ricorsi di primo e secondo grado. Nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito spontaneamente la statuizione. Con la successiva sentenza n. 2196 del 17 marzo 2026, il Consiglio di Stato aveva ordinato il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione; anche tale termine, decorrente dalla notificazione al Ministero dell’11 aprile 2026, era inutilmente decorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza e nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delegare un funzionario dello stesso Ufficio. Accertato il protrarsi dell’inottemperanza, il commissario dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta della parte interessata, compiere gli adempimenti necessari per eseguire il titolo e pagare le somme ancora dovute a titolo di contributo unificato. Le spese della fase sono compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’istanza di parte ricorrente e nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda, nel termine di trenta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà (essendo decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero con sentenza del Consiglio di Stato n. 2196 del 17 marzo 2026), a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2453 dell’8 marzo 2023 e, in particolare, al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di contributo unificato.
In presenza della persistente inottemperanza a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può disporre la nomina del commissario ad acta, individuandone il soggetto e fissando il termine per gli adempimenti sostitutivi necessari all’esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
detta sentenza passava in giudicato e decorreva, altresì, il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione resistente vi desse spontanea esecuzione;
La decisione considera decorso il termine dilatorio previsto dalla norma senza spontanea esecuzione dell’obbligo di pagamento; la successiva persistente inottemperanza giustifica la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato neppure entro il termine assegnato da una precedente sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché, su richiesta della parte interessata, compia gli atti necessari all’esecuzione e provveda al pagamento delle somme ancora dovute.
- Il provvedimento di nomina del commissario ad acta può individuare l’ufficio o il dirigente incaricato, consentire la delega a un funzionario e fissare un termine per l’attività sostitutiva decorrente dalla richiesta della parte.
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