Parere n. 1035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla sig.ra Maddalena De Vivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del D.M. n. 249 del 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti e del D.M. n. 42 del 2009 sull'integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, due atti generali concernenti, rispettivamente, la formazione iniziale degli insegnanti mediante il Tirocinio Formativo Attivo e l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, nonché una nota direttoriale. Il Ministero aveva eccepito la parziale tardività del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La Sezione ha rilevato che le censure riguardavano l'incidenza delle disposizioni generali sul punteggio e sul posizionamento in graduatoria, ma che dagli atti non risultava né la presentazione di una domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie né l'adozione di un provvedimento concretamente lesivo, quale un deteriore collocamento in graduatoria. La questione centrale è stata quindi quella della sussistenza dell'interesse a ricorrere contro atti generali non immediatamente lesivi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti generali destinati a disciplinare procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Le relative previsioni non sono state ritenute immediatamente lesive, poiché il pregiudizio connesso al punteggio e al posizionamento sarebbe stato concretamente verificabile soltanto dopo la partecipazione alla procedura, la valutazione dei titoli e l'adozione dell'atto applicativo. La ricorrente non ha dimostrato di aver presentato domanda né ha impugnato un concreto collocamento deteriore. La Sezione ha inoltre osservato che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito a un precedente parere dell'11 maggio 2011, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, ritenendo costituzionalmente illegittima la disciplina dell'inserimento in coda e riaffermando il principio dell'inserimento a pettine.
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro atti generali
Regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando contengono disposizioni immediatamente lesive; negli altri casi l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'adozione dell'atto applicativo concretamente pregiudizievole.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve differenziare la propria posizione presentando domanda di partecipazione e deve impugnare l'atto applicativo che realizza concretamente la lesione, eventualmente mediante motivi aggiunti.
Mancata prova della lesione concreta
Non risultando la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né un provvedimento di deteriore collocamento, non sono integrate le condizioni processuali per la proposizione del ricorso straordinario.
D.M. n. 42 del 2009 e inserimento in coda
La disciplina dell'inserimento in coda nelle graduatorie era già stata annullata in parte qua in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009; resta valido il principio dell'inserimento a pettine dei docenti che chiedono il trasferimento ad altra provincia.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971
Richiamato dall'Amministrazione in relazione alla notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
Ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità.
La disposizione ha costituito la base del piano di stabilizzazione del precariato storico e della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
Indicato quale base legislativa del D.M. n. 249 del 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009
La disposizione aveva previsto l'inserimento in coda in graduatorie di altre province; è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché innovativa e retroattiva, nonché derogatoria rispetto al principio dell'inserimento a pettine.
art. 3 Costituzione
La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 per violazione del principio di uguaglianza.
art. 120, primo comma, Costituzione
Richiamato dalla Corte costituzionale nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
Disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, compreso il Tirocinio Formativo Attivo.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.
Massime di principio
- Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione è meramente potenziale, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto applicativo.
- Nelle procedure concorsuali o selettive disciplinate da un atto generale, il ricorrente deve dimostrare la propria partecipazione alla procedura e impugnare l'atto applicativo che concretizza il pregiudizio derivante dalla clausola contestata.
- La mera astratta possibilità che una disciplina incida sul punteggio o sul posizionamento in graduatoria non integra un interesse concreto e attuale a ricorrere, quando l'entità della lesione dipende dalla valutazione dei titoli dell'interessato e degli altri partecipanti.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma primaria retroattiva e derogatoria che fonda una disciplina regolamentare comporta l'illegittimità delle corrispondenti disposizioni regolamentari e il ripristino della regola generale dell'inserimento a pettine nelle graduatorie.
Impugnazione di atti generali sulle graduatorie a esaurimento e sulla formazione iniziale dei docenti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La ricorrente ha chiesto l'annullamento di una nota direttoriale, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, relativo alla formazione iniziale degli insegnanti, e del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.
Premesse procedurali
L'Amministrazione aveva rilevato la parziale tardività del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971. Nel merito aveva sostenuto l'infondatezza delle censure.
Nel 2014 la Sezione aveva richiesto una relazione istruttoria integrativa sulla data di notificazione del ricorso all'Amministrazione e su ogni ulteriore elemento utile. Non essendo pervenuto alcun riscontro, la Sezione ha ritenuto comunque sufficiente la documentazione disponibile per definire l'affare.
Contenuto degli atti impugnati
Il D.M. n. 249 del 2010 disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007. La ricorrente ne ha contestato, in particolare, l'introduzione del Tirocinio Formativo Attivo, caratterizzato da frequenza obbligatoria ed esame finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il D.M. n. 42 del 2009 disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il biennio 2009/2011. La censura riguardava la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di altre province in coda all'ultima posizione della III fascia, senza considerare il punteggio maturato, in deroga al criterio dell'inserimento a pettine.
Interesse a ricorrere contro atti generali
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando contengono disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari. Quando, invece, la lesione è soltanto potenziale o futura, l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'adozione dell'atto applicativo.
Il principio è stato riferito anche agli atti generali che operano come lex gara o fonte regolatrice di una procedura selettiva. In tali casi, secondo l'indirizzo richiamato dalla Sezione, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'atto applicativo che realizza concretamente la lesione derivante dalla clausola contestata. È stato richiamato, sul punto, il principio affermato dall'Adunanza plenaria con sentenza 26 aprile 2018, n. 4.
Applicazione al caso concreto
Le disposizioni contestate non sono state ritenute clausole immediatamente ostative all'inserimento in graduatoria né clausole espulsive. Esse potevano incidere sul punteggio e sul posizionamento degli aspiranti, ma l'effettiva entità del pregiudizio sarebbe stata conoscibile soltanto dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti.
Dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava inoltre l'adozione di un provvedimento che avesse determinato il suo concreto e deteriore collocamento. Le censure erano state rivolte esclusivamente contro gli atti generali, senza la prova della partecipazione alla procedura e senza l'impugnazione dell'atto applicativo lesivo.
La Sezione ha pertanto ritenuto insussistente l'interesse concreto e attuale necessario per la proposizione del ricorso straordinario e ha concluso per l'inammissibilità.
Rilevanza del precedente annullamento del D.M. n. 42 del 2009
La Sezione ha aggiunto che il D.M. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua in seguito al precedente parere reso l'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010.
Il precedente parere aveva recepito la sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, aggiunto dalla legge n. 167 del 2009. La disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, aveva portata innovativa e retroattiva ed era derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
La Corte costituzionale aveva ritenuto che tale disciplina eccentrica, temporalmente limitata a un biennio, violasse l'art. 3 della Costituzione e ostacolasse indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, tutelata dall'art. 120, primo comma, della Costituzione. Da ciò era derivata l'illegittimità delle corrispondenti disposizioni regolamentari e la riaffermazione della regola dell'inserimento a pettine.
Conclusione
La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, principalmente per difetto di interesse a ricorrere e per l'assenza di una lesione concreta derivante da un atto applicativo.
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