Regolamento (UE) 2016/1066
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la procedura che le autorità di risoluzione devono seguire per ottenere dagli enti le informazioni necessarie alla predisposizione dei piani di risoluzione, privilegiando prima l’acquisizione presso l’autorità competente e, se necessario, la richiesta diretta all’ente. Definisce inoltre una serie minima di modelli standardizzati, con allegati e istruzioni dettagliate, per assicurare uniformità, comparabilità e scambio efficiente delle informazioni in tutta l’Unione. La disciplina mira a ridurre duplicazioni informative e a coordinare il flusso di dati tra autorità, anche per i piani di risoluzione di gruppo.
Norme tecniche di attuazione su procedure, moduli e modelli standard per la trasmissione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti alla direttiva 2014/59/UE (BRRD) per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione, inclusi i piani di risoluzione di gruppo. Coinvolge le autorità di risoluzione e, in cooperazione, le autorità competenti che già dispongano di informazioni utili. Si applica nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini del SEE; non contiene esclusioni settoriali ulteriori, ma disciplina solo la raccolta e il formato delle informazioni richieste ai fini della risoluzione.
Norme tecniche di attuazione sulle informazioni per i piani di risoluzione
Il regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE (BRRD), le modalità con cui gli enti creditizi e le imprese di investimento devono fornire alle autorità di risoluzione le informazioni necessarie per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risoluzione. Il testo si inserisce nel quadro della cooperazione tra autorità di risoluzione e autorità competenti, con l’obiettivo di assicurare raccolta uniforme dei dati, ridurre duplicazioni informative e facilitare lo scambio di informazioni, anche a livello di gruppo.
Finalità e logica della disciplina
Le considerazioni evidenziano che le autorità di risoluzione sono responsabili della predisposizione dei piani di risoluzione e possono richiedere agli enti i dati necessari. Per i piani di risoluzione di gruppo, l’impresa madre nell’Unione comunica le informazioni pertinenti all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, che le trasmette poi alle autorità competenti interessate secondo la procedura prevista dalla BRRD. La Commissione adotta il regolamento sulla base delle norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE.
Procedura di raccolta delle informazioni
L’articolo 2 definisce una sequenza procedurale precisa. L’autorità di risoluzione deve prima chiedere le informazioni all’autorità competente dell’ente interessato, per verificare se i dati siano già disponibili, in tutto o in parte, presso quest’ultima. Se lo sono, l’autorità competente li trasmette tempestivamente. Se invece i dati non sono disponibili, oppure il formato non è soddisfacente, l’autorità di risoluzione richiede direttamente all’ente di fornirli.
La richiesta diretta deve specificare:
- il termine entro cui l’ente deve rispondere, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni;
- il modello standard da utilizzare, se le informazioni rientrano nelle categorie dell’articolo 3;
- il formato da usare, se le informazioni non rientrano nei modelli standard;
- se la compilazione deve avvenire a livello individuale o di gruppo e se il perimetro è locale, UE o mondiale;
- i contatti interni dell’autorità di risoluzione cui inviare le informazioni.
Serie minima di modelli standard
L’articolo 3 elenca le 12 aree informative che devono essere raccolte tramite modelli standardizzati. Si tratta, in particolare, di:
- struttura organizzativa;
- governance e dirigenza;
- funzioni essenziali e linee di business principali;
- controparti principali, con dettaglio di attività, passività e coperture rilevanti;
- struttura delle passività;
- garanzie reali costituite;
- voci fuori bilancio;
- sistemi di pagamento, compensazione e regolamento;
- sistemi informatici;
- interconnessioni;
- autorità;
- impatto giuridico della risoluzione.
Contenuto dei modelli e informazioni richieste
Gli allegati I-XII dettagliano il contenuto delle singole tabelle. In sintesi:
- l’allegato I richiede la descrizione della struttura organizzativa, dell’assetto proprietario e del soggetto consolidante;
- l’allegato II richiede dati su ubicazione, giurisdizione di costituzione, autorità di licenza, tipo di licenza, membro dell’organo di amministrazione responsabile della comunicazione e dirigente chiave;
- l’allegato III riguarda funzioni essenziali, linee di business principali, attività e passività sostanziali, oltre al dirigente responsabile delle informazioni;
- l’allegato IV, in tre sezioni, tratta controparti principali lato attivo, lato passivo e coperture rilevanti, con impatto sul coefficiente CET1, finanziamenti e rischi coperti;
- l’allegato V descrive in modo analitico la struttura delle passività, distinguendo per tipologia, scadenza e status di ammissibilità;
- l’allegato VI disciplina le garanzie reali costituite, indicando emittente, detentore, controparte, giurisdizione e importi;
- l’allegato VII copre le voci fuori bilancio, suddivise in garanzie, linee di credito e altro;
- l’allegato VIII riguarda sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, modalità di partecipazione e requisiti di adesione;
- l’allegato IX, in due modelli, mappa i sistemi informatici e la loro attribuzione alle entità e alle funzioni;
- l’allegato X descrive le interconnessioni tra persone giuridiche, incluse quelle di personale, sistemi, finanziamenti, liquidità e garanzie;
- l’allegato XI identifica autorità di vigilanza, di risoluzione e di garanzia dei depositi;
- l’allegato XII richiede di segnalare i contratti con terzi che potrebbero essere estinti in caso di risoluzione e di indicare se tali conseguenze incidono sull’applicazione dello strumento di risoluzione.
Regole tecniche di compilazione
L’allegato XIII contiene istruzioni generali e specifiche. La segnalazione deve utilizzare valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata dall’ente; se non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie, usa la propria disciplina contabile. Gli acronimi IAS e IFRS rinviano al regolamento (CE) n. 1606/2002. I valori vanno normalmente indicati al lordo. La numerazione delle celle segue la convenzione {Modello; Riga; Colonna}. Il livello di applicazione è fissato dall’autorità di risoluzione al momento della richiesta.
Per ciascun modulo sono anche specificate regole puntuali, tra cui:
- uso dell’identificativo della persona giuridica come codice alfanumerico di 20 caratteri, con possibilità di indicare un’altra forma di identificazione solo se l’identificativo non è disponibile;
- classificazioni specifiche per funzioni essenziali, linee di business, controparti, sistemi, interconnessioni e autorità;
- criteri di calcolo per l’esposizione netta e per l’impatto sul CET1, con facoltà dell’autorità di richiedere formule più sofisticate;
- trattamento delle passività ammissibili e delle esclusioni dal bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, della BRRD, incluse alcune passività con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
- distinzione tra partecipazione diretta e indiretta ai sistemi di pagamento, compensazione e regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Procedura di acquisizione delle informazioni
L’autorità di risoluzione, per verificare se le informazioni necessarie sono già disponibili presso l’autorità competente, deve rivolgere dapprima la richiesta a quest’ultima (art. 2, par. 1). Se le informazioni sono disponibili, l’autorità competente le trasmette tempestivamente all’autorità di risoluzione (art. 2, par. 2). Se non sono disponibili, o se il formato non è soddisfacente, l’autorità di risoluzione richiede direttamente all’ente di fornirle (art. 2, par. 3).
Uso dei modelli standard e istruzioni di compilazione
Quando le informazioni richieste rientrano nelle categorie standard, l’ente deve utilizzare i modelli degli allegati I-XII seguendo le istruzioni dell’allegato XIII (art. 2, par. 4). Se le informazioni non rientrano nelle categorie standard, esse sono fornite nel formato richiesto dall’autorità di risoluzione (art. 2, par. 5). La richiesta deve indicare il termine appropriato, il modello da usare, il livello di compilazione (individuale o di gruppo), l’ambito geografico del modello e i contatti interni per l’invio (art. 2, par. 6).
Serie minima di informazioni richieste
L’art. 3 individua 12 categorie di informazioni minime: struttura organizzativa; governance e dirigenza; funzioni essenziali e linee di business principali; controparti principali (attività, passività e coperture rilevanti); struttura delle passività; garanzie reali costituite; voci fuori bilancio; sistemi di pagamento/compensazione/regolamento; sistemi informatici; interconnessioni; autorità; impatto giuridico della risoluzione.
Ambito e contenuto degli allegati
Gli allegati I-XII definiscono i contenuti informativi per ciascuna area: assetto proprietario e consolidamento; dati di governance, licenze e dirigenti chiave; mappatura di funzioni essenziali e linee di business; identificazione di controparti chiave e impatto sul CET1; struttura delle passività e passività ammissibili; garanzie reali; esposizioni fuori bilancio; sistemi di pagamento/compensazione/regolamento; sistemi informatici e relative attribuzioni; interconnessioni tra entità; autorità di vigilanza, risoluzione e garanzia dei depositi; clausole contrattuali che possono incidere sull’applicazione degli strumenti di risoluzione.
Regole di compilazione dell’allegato XIII
L’allegato XIII stabilisce istruzioni generali su struttura, principi contabili, convenzione di numerazione e livello di applicazione. I valori devono essere contabili lordi salvo diversa indicazione; per IAS/IFRS si rinvia al regolamento (CE) n. 1606/2002. I modelli sono 15 in totale, articolati in 12 serie. Le informazioni vanno riferite secondo il livello determinato dall’autorità di risoluzione e, per molte voci, con identificativi univoci della persona giuridica.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 4).
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