Cassazione Civile, Ordinanza n. 19871/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La lite traeva origine da una cessione d'azienda del 15 ottobre 1999 avente ad oggetto un esercizio di commercio al minuto di preziosi e articoli da regalo, esercitato in un immobile condotto in locazione. La società cessionaria agiva contro la cedente chiedendo, da un lato, la condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile locato per asserite violazioni urbanistiche verificatesi in occasione della ristrutturazione e, dall'altro, il risarcimento dei danni conseguenti a presunte informazioni inesatte circa l'adesione della locatrice alla domanda di sanatoria e circa la prosecuzione del contratto di locazione. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e la Corte d'appello confermava. In cassazione la cedente proponeva quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno, degli artt. 324 e 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per omessa considerazione di altra sentenza tra le medesime parti relativa al medesimo contratto e agli stessi fatti; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell'art. 116 c.p.c., per non aver valorizzato il contratto di cessione, che conterrebbe elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della cessionaria sulla situazione della locazione; 3) violazione degli artt. 1440 e 2697 c.c., per errata configurazione del dolo incidente e asserita inversione dell'onere della prova; 4) violazione dell'art. 1226 c.c., per avere la Corte territoriale liquidato equitativamente il danno senza adeguata giustificazione e senza considerare i parametri specifici dedotti. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente rinunciava al ricorso e la resistente accettava la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità in applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., in ragione della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e dell'accettazione espressa della controparte. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese, richiamando il principio per cui l'accettazione della rinuncia esclude la regolazione delle spese, e ha escluso anche l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata come base del motivo di ricorso per nullità processuale o error in procedendo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno/esterno.
art. 2909 c.c.
Richiamato quale fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio di interpretazione del contratto.
art. 1363 c.c.
Richiamato quale criterio di interpretazione sistematica del contratto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla pretesa erronea considerazione del contratto come prova legale.
art. 1440 c.c.
Richiamato con riferimento al dolo incidente posto a fondamento della domanda risarcitoria.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'allegato dolo incidente.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
art. 390 c.p.c.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 391 c.p.c.
Norma applicata congiuntamente all'art. 390 c.p.c. per l'estinzione del giudizio di legittimità dopo accettazione della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della rinuncia accettata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si provvede alla regolazione delle spese processuali.
- La rinuncia accettata al ricorso esclude anche l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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