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Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 1) la nota A.n.a.c. prot. n. 88255 del 13.6.2025 e la correlata annotazione, inserita in data 11.07.2025, di acquisizione dei seguenti provvedimenti: “Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento n. 1061 del 13/06/2025, con il quale dispone, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti (come definite dal d.lgs. n. 36 del 2023) a carico dell’operatore economico Impresa Individuale -OMISSIS-, identificato con il C.F. -OMISSIS- e, contestualmente, revoca il provvedimento interdittivo per effetto dell’intervenuta revoca della sospensione n. SRE-CS-0000751-25 del 24/02/2025… del provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- (ovvero dalla diversa data ivi indicata) sino alla intervenuta revoca della sospensione n. SRE-CS-0000751-25 del 24/02/2025. La presente annotazione è iscritta ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023. La durata di pubblicità dell'annotazione nel Casellario informatico è pari a tre anni a decorrere dalla sua pubblicazione”, conosciute dal ricorrente in data 14.07.2025, mediante accesso al “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36; 2) gli eventuali provvedimenti con i quali è stata disposta l’annotazione; 3) ove occorrer possa, la nota A.n.a.c. avente a oggetto “Nota di riscontro alla richiesta informazioni formulata con pec del 14.7.2025”, trasmessa, a mezzo p.e.c., in data 21.07.2025; 4) ove occorrer possa, il correlato “Provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e con le Stazioni Appaltanti, come definite dal Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca”, prot. n. 1061 del 13.06.2025, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Div. 3 Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, nonché la pedissequa nota di trasmissione del 13.06.2025 prot. n. 9610; 5) ove occorrer possa, l’art. 22, comma 9, della Delibera A.n.a.c. 20.06.2023 n. 272, vigente ratione temporis; 6) ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202510137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici del provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aveva subito, il 20 febbraio 2025, un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008 per gravi violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro, consistenti nella mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto a tre lavoratori. Dopo la rimozione delle conseguenze pericolose e il pagamento della sanzione, l’Ispettorato aveva revocato la sospensione il 24 febbraio 2025 e ne aveva dato comunicazione alle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva tuttavia adottato e trasmesso il 13 giugno 2025 un provvedimento interdittivo a contrarre, contestualmente revocato per effetto della precedente revoca della sospensione. ANAC aveva annotato tale provvedimento nel Casellario, indicando una durata triennale della pubblicità dell’annotazione. L’impresa ha dedotto la violazione dell’art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023 e degli artt. 8, 17 e 22 del Regolamento ANAC n. 272/2023, nonché eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento, illegittimità dell’art. 22, comma 9, del Regolamento e violazione dei principi affermati da una precedente sentenza del TAR. In particolare, ha contestato l’annotazione nonostante la revoca dell’interdizione, la durata triennale della pubblicità, la permanenza dell’iscrizione e l’assenza di contraddittorio nel procedimento ANAC.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura relativa al difetto di contraddittorio. L’annotazione derivava da un provvedimento interdittivo adottato dal Ministero, titolare del potere sanzionatorio, ma l’iscrizione nel Casellario costituiva l’esito di un distinto procedimento ANAC, nel quale dovevano essere garantite le garanzie partecipative e il contraddittorio. Il TAR ha ritenuto applicabili, sul piano argomentativo, i principi già affermati in una precedente pronuncia riguardo alla necessità di rispettare le garanzie procedimentali nel procedimento di annotazione. Sono state invece respinte le ulteriori censure. La durata triennale della pubblicità dell’annotazione non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, poiché consente alle stazioni appaltanti di effettuare controlli anche successivi rispetto al periodo di interdizione. I commi 7 e 9 dell’art. 22 del Regolamento ANAC n. 272/2023 non sono stati considerati contraddittori: il comma 7 riguarda la cessazione degli effetti interdittivi, mentre il comma 9 conserva la traccia storica e informativa dell’interdizione già scontata. La revoca dell’interdizione non impone la cancellazione dell’annotazione, poiché l’interdizione era stata effettivamente adottata e aveva prodotto effetti fino alla revoca; soltanto l’annullamento d’ufficio o la declaratoria di nullità avrebbero eliminato l’atto dal mondo giuridico. L’annotazione, priva di effetti interdittivi successivi alla revoca, può quindi conservare rilievo informativo ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023. Le spese sono state compensate, con rimborso da parte di ANAC del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 81/2008

    interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti collegata al provvedimento di sospensione

    La sospensione e la conseguente interdizione sono collegate alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la revoca della sospensione determina la cessazione dell’interdizione.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici

    Costituisce la base normativa dell’annotazione ANAC nel Casellario informatico.

  • art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti il sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

    Il dato storico dell’interdizione cessata può conservare una funzione informativa per consentire alle stazioni appaltanti di verificare l’eventuale sussistenza di gravi infrazioni.

  • art. 22, commi 7 e 9, Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023

    il comma 7 regola la sorte dell’annotazione sotto il profilo dell’efficacia interdittiva; il comma 9 attiene alla dimensione meramente storica e informativa dell’iscrizione

    La cessazione del periodo interdittivo elimina gli effetti escludenti, ma non impedisce la conservazione della traccia storica dell’interdizione nel Casellario per finalità informative.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    sussistendo i presupposti di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della revoca del provvedimento interdittivo ministeriale conseguente alla revoca della sospensione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissazione del merito della causa

    La tutela cautelare è stata accolta al solo fine di fissare la trattazione del merito.

Massime di principio

  • L’annotazione nel Casellario informatico conseguente a un provvedimento interdittivo adottato da altra amministrazione costituisce l’esito di un autonomo procedimento amministrativo, nel quale deve essere garantito il contraddittorio dell’operatore economico interessato.
  • La revoca dell’interdizione a contrarre determina la cessazione dei suoi effetti interdittivi, ma non impone necessariamente la cancellazione dell’annotazione quando l’interdizione sia stata effettivamente adottata e abbia prodotto effetti fino alla revoca; la cancellazione consegue invece all’annullamento d’ufficio o alla declaratoria di nullità dell’atto presupposto.
  • La permanenza nel Casellario della traccia storica di un’interdizione cessata può perseguire una funzione meramente informativa per le stazioni appaltanti e non equivale alla protrazione dell’effetto escludente o interdittivo.
  • La previsione regolamentare di una pubblicità triennale dell’annotazione non è manifestamente irragionevole quando sia funzionale a consentire controlli successivi delle stazioni appaltanti in relazione al periodo in cui l’interdizione è stata efficace.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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