Regolamento (UE) 2019/486
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/486 della Commissione, del 19 marzo 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Schaf-Heumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione multilingue "Schaf-Heumilch"/"Sheep's Haymilk"/"Latte fieno di pecora"/"Lait de foin de brebis"/"Leche de heno de oveja". La decisione consegue alla domanda dell'Austria pubblicata nella Gazzetta ufficiale e all'assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto produce effetti uniformi nell'Unione ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) della denominazione "Schaf-Heumilch"/"Sheep's Haymilk"/"Latte fieno di pecora"/"Lait de foin de brebis"/"Leche de heno de oveja".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nell'ambito del regime UE delle specialità tradizionali garantite, della denominazione indicata per un prodotto lattiero-caseario ovino rientrante nella classe 1.4 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina specifici operatori o filiere oltre al prodotto oggetto di registrazione. La registrazione segue la domanda presentata dall'Austria e la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, senza opposizioni notificate.
Iscrizione della STG "Schaf-Heumilch"/"Sheep's Haymilk"/"Latte fieno di pecora"/"Lait de foin de brebis"/"Leche de heno de oveja"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/486 della Commissione registra una nuova specialità tradizionale garantita (STG) nell'ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'iscrizione riguarda una denominazione multilingue riferita a un prodotto lattiero-caseario ovino.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l'adozione dell'atto. La domanda di registrazione era stata presentata dall'Austria e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la Commissione ha proceduto alla registrazione.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 dispone l'iscrizione nel registro delle STG delle denominazioni "Schaf-Heumilch"/"Sheep's Haymilk"/"Latte fieno di pecora"/"Lait de foin de brebis"/"Leche de heno de oveja". Il regolamento specifica inoltre che tali denominazioni identificano un prodotto appartenente alla classe 1.4 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, vale a dire "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)".
Ambito applicativo e effetti giuridici
L'atto è generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Gli effetti riguardano il riconoscimento e la tutela della denominazione registrata nell'ambito del sistema delle STG, con conseguenze per l'uso della denominazione nel mercato dell'Unione secondo le regole del regime di qualità applicabile.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione indicata è del 26 marzo 2019, con adozione da parte della Commissione il 19 marzo 2019.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione STG
Le denominazioni "Schaf-Heumilch"/"Sheep's Haymilk"/"Latte fieno di pecora"/"Lait de foin de brebis"/"Leche de heno de oveja" sono iscritte nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG).
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Base procedurale della registrazione
La domanda presentata dall'Austria era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in თითო gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 mar 2019Regolamento (UE) 2019/444
- Regolamento · 19 mar 2019Regolamento (UE) 2019/445
- Regolamento · 19 mar 2019Regolamento (UE) 2019/446
- Regolamento · 19 mar 2019Regolamento (UE) 2019/452
- Regolamento · 19 mar 2019Regolamento (UE) 2019/472
- Regolamento · 19 mar 2019Regolamento (UE) 2019/473
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →