Sentenza del 08/06/2022 n. 4645 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n.35 /2022 TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica - PEC del mittente non risultante dai pubblici registri - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento (n. XX/2020) per ICI e TARSU per nullità della notificazione: la notifica era stata effettuata da indirizzo PEC del mittente non risultante nei pubblici registri (INI-PEC), con conseguente domanda di nullità/inesistenza della notificazione e varie altre censure (omessa notifica degli atti presupposti, mancata sottoscrizione, prescrizione, ecc.).
La decisione
Appello rigettato come inammissibile e comunque infondato. Il motivo relativo all'inesistenza della notifica per PEC del mittente non registrata non era stato sollevato in primo grado (violazione di art. 56 e 57 D.lgs. 546/1992) e quindi è inammissibile; sul merito il Collegio ha ritenuto che la normativa tributaria (art. 26 DPR 602/1973) richiede la registrazione nei pubblici elenchi solo dell'indirizzo del destinatario e non impone che la PEC del mittente sia risultante dai pubblici registri, per cui anche a fronte dell'uso di PEC non 'accreditata' la notificazione è comunque efficace e idonea a raggiungere lo scopo informativo (richiamo ad art. 156 c.p.c.). Confermata la sentenza di primo grado; condanna dell'appellante al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 2.100,00.
Norme richiamate
D.L. n. 179/2012, art. 16-ter (conv. L. n. 221/2012)
La norma prevede la notificazione telematica agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale (INI-PEC) per imprese e professionisti; la CTR interpreta che tale requisito riguarda l'indirizzo del destinatario, non imponendo che la PEC del mittente sia nei pubblici elenchi.
Art. 3-bis L. n. 53/1994 (richiamata in relazione alle notificazioni telematiche)
"all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" e obbligo che il mittente utilizzi una PEC risultante da pubblici elenchi
La disciplina delle notificazioni telematiche civili prevede espressamente l'obbligo per il mittente di usare PEC risultanti da pubblici elenchi; tale previsione è diversa e più stringente rispetto alla disciplina tributaria e non può essere estesa per analogia al settore tributario.
Art. 26 DPR n. 602/1973
Nella disciplina tributaria l'obbligo di presenza nell'INI-PEC riguarda l'indirizzo del destinatario della notifica della cartella/intimazione; il testo non prescrive caratteristiche analoghe per l'indirizzo PEC del mittente.
D.lgs. n. 546/1992, art. 56
"le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate"
Le doglianze non riproposte in appello si considerano abbandonate e il Collegio non deve pronunciarsi su di esse.
D.lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 1 e 2
Stabilisce limiti di ammissibilità dell'appello; eccezioni e fatti non dedotti in primo grado sono inammissibili se sollevati per la prima volta in appello.
Art. 156 c.p.c.
Principio secondo cui se l'atto ha raggiunto lo scopo informativo (il destinatario è venuto a conoscenza), la notificazione ha efficacia; applicato analogicamente agli atti sostanziali tributari per ritenere raggiunta la funzione della notifica.
Massime di principio
- Per le notifiche telematiche di atti tributari la legge richiede che sia l'indirizzo PEC del destinatario risulti negli elenchi pubblici (INI-PEC); non è necessario che la PEC del mittente sia essa stessa iscritta nei pubblici registri.
- Se il contribuente vuole eccepire vizi di notifica deve sollevarli già in primo grado: eccezioni non proposte nella commissione provinciale e non riproposte in appello si intendono abbandonate e rendono l'appello inammissibile.
- La disciplina delle notificazioni civili (che impone obblighi anche al mittente) non si applica automaticamente per analogia alla materia tributaria, che è specialmente regolata e deve essere interpretata secondo la sua ratio.
- Anche quando la PEC del mittente non sia 'accreditata', la notificazione può comunque ritenersi efficace se l'atto ha raggiunto il destinatario e ha adempiuto la sua funzione informativa (richiamo al principio dell'art. 156 c.p.c.).
- In pratica, per contestare con successo la validità di una notifica tributaria occorre dimostrare non solo un vizio formale del mittente ma anche che tale vizio abbia impedito l'effettivo raggiungimento della finalità informativa o che la norma tributaria prescriva espressamente l'obbligo per il mittente.
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