Sentenza del 03/05/2016 n. 578 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Società di persone - Società e socie - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Unitarietà dell'accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento di un maggior reddito attribuito a una società di persone e automaticamente imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione. Poiché i fatti contestati alla società e ai soci sono sostanzialmente gli stessi e la determinazione del reddito dei soci deriva da una conseguenza aritmetica dell’accertamento societario, le relative controversie sono tra loro necessariamente collegate. L’unitarietà dell’accertamento impone quindi la partecipazione al medesimo giudizio della società e di tutti i soci, configurandosi un litisconsorzio necessario originario.
La decisione
La sentenza afferma che la controversia non può essere decisa separatamente o limitatamente ad alcuni soggetti, perché riguarda elementi comuni della fattispecie impositiva. Devono pertanto essere parti dello stesso procedimento la società e tutti i soci; in mancanza, il contraddittorio deve essere integrato. La decisione sull’accertamento del reddito societario costituisce l’antecedente logico necessario per quella relativa ai redditi imputati ai soci.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008
L’unitarietà dell’accertamento, alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a quest’ultimi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica dalla società, riguarda, inscindibilmente, sia la società stessa, che tutti i soci.
La rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci costituiscono un accertamento unitario. Ne deriva un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, con obbligo di integrare il contraddittorio se qualcuno non è stato chiamato in giudizio.
Principio del litisconsorzio necessario originario nel processo tributario
Quando la controversia riguarda elementi comuni e inscindibili della posizione fiscale della società e dei soci, il giudice non può decidere soltanto nei confronti di alcuni di essi. Tutti devono partecipare allo stesso processo.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l’accertamento del reddito societario e la conseguente imputazione ai soci sono normalmente collegati da un rapporto di necessaria consequenzialità.
- Se la società impugna l’accertamento del maggior reddito, devono essere coinvolti nello stesso giudizio anche tutti i soci interessati dagli accertamenti IRPEF o dagli atti di riscossione conseguenti.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari impone l’integrazione del contraddittorio e impedisce una decisione valida limitata alle sole parti già presenti.
- L’effettiva distribuzione o percezione degli utili non è decisiva: il reddito accertato viene imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, salvo specifiche questioni personali estranee all’accertamento unitario.
- La decisione sull’esistenza e sull’ammontare del maggior reddito della società costituisce il presupposto logico per determinare il reddito imponibile dei singoli soci.
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