Cassazione Civile, Ordinanza n. 26165/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di due delibere dell’Autorità di regolazione del settore: la prima imponeva di tornare alla fatturazione mensile o a multipli del mese per la telefonia fissa e a una periodicità almeno quadrisettimanale per la mobile, disponendo anche il ripristino dei giorni "erosi" mediante differimento della fatturazione; la seconda irrogava una misura patrimoniale per l’asserita mancata ottemperanza alla prima. La società sosteneva che il giudice amministrativo avesse illegittimamente riconosciuto all’Autorità un potere di ordine restitutorio/storno non previsto dalla legge, sovrapponendosi alla giurisdizione ordinaria e alla tutela civilistica dei consumatori, oltre a invadere la sfera riservata al legislatore nazionale ed eurounitario e a non rimettere la questione alla Corte di giustizia. Con i quattro motivi di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. denunciava, in sostanza, eccesso di potere giurisdizionale per asserita creazione giudiziale di un potere amministrativo inesistente, interferenza con la disciplina delle azioni dei consumatori e ingerenza nella valutazione di merito dell’Autorità sulle pratiche commerciali. La Corte ha però rilevato che le censure investivano in realtà l’interpretazione delle norme e la correttezza della decisione di merito del Consiglio di Stato, non i limiti esterni della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse sconfinato nella sfera riservata al legislatore, al giudice ordinario o alla pubblica amministrazione, ma avesse esercitato la propria funzione interpretativa nel ricostruire la base normativa del potere dell’Autorità, ritenendo legittimo il richiamo ai poteri conformativi e inibitori attribuiti dalla L. n. 481 del 1995 e confermati/riconosciuti dal successivo intervento legislativo. Ha inoltre escluso che la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia integri, di per sé, un vizio di giurisdizione deducibile ex art. 111 Cost. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
"ricorso per cassazione ex art. 111, 8° co., Cost."
il sindacato della Cassazione sulle sentenze del giudice speciale è limitato ai soli vizi di giurisdizione, non potendo estendersi agli errores in iudicando o in procedendo
art. 362 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 111 Cost. come base del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione
d.lgs. n. 104 del 2010, art. 133
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per integrare un vizio di giurisdizione
art. 2, comma 20, lett. d), L. n. 481 del 1995
considerato dal giudice amministrativo come base normativa del potere dell’Autorità di imporre misure a tutela degli utenti e di attivare un rimedio generale per comportamenti lesivi dei diritti degli utenti
art. 2, comma 12, lett. d), g) e h), L. n. 481 del 1995
richiamato come fonte dei poteri regolatori, conformativi e di definizione dei livelli di qualità, nonché della possibilità di proporre la modifica delle condizioni di svolgimento dei servizi
art. 2, comma 37, L. n. 481 del 1995
richiamato nel quadro delle attribuzioni delle autorità di regolazione
L. n. 249 del 1997
richiamata come legge istitutiva dell’AGCOM
art. 19-quinquiesdecies D.L. n. 148 del 2017
considerato dal giudice amministrativo come intervento successivo che ha sostanzialmente confermato/esplicitato una disciplina già desumibile dalla normativa previgente
art. 140 codice del consumo
invocato dalla ricorrente per sostenere la sovrapposizione con la tutela ordinaria dei consumatori, ma ritenuto non idoneo a fondare un vizio di giurisdizione
art. 115, comma 2, c.p.c.
richiamato dal giudice amministrativo per qualificare come fatto notorio la prassi della fatturazione mensile nel settore delle utilities
art. 5, § 1, lett. e), dir. 2011/83/UE
richiamato come conferma eurounitaria del riferimento ordinario al costo mensile nei contratti di abbonamento o a tempo indeterminato con tariffa fissa
art. 267 TFUE
la Corte ribadisce che il mancato rinvio pregiudiziale non integra, di regola, un vizio di giurisdizione deducibile in cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro le sentenze del giudice amministrativo è ammissibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione delle norme, la valutazione del merito o errori processuali interni.
- Non vi è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo ricostruisce la base normativa di un potere dell’Autorità mediante interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni vigenti: ciò, semmai, può integrare un error in iudicando, non un difetto di giurisdizione.
- Il giudice speciale invade la sfera del legislatore solo se applica una norma da lui stesso creata o realizza un radicale stravolgimento del dato normativo; la semplice scelta interpretativa più ampia o estensiva non basta.
- La tutela regolatoria pubblicistica apprestata dall’Autorità di settore può coesistere con le azioni civilistiche e consumeristiche, operando su un piano diverso e parallelo rispetto ai rimedi del codice civile e del codice del consumo.
- La mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia non è, di per sé, denunciabile come vizio di giurisdizione in sede di ricorso ex art. 111 Cost., se la questione attiene alla correttezza dell’attività interpretativa del giudice e non ai limiti esterni del suo potere.
- La conferma in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione, salvo che la pronuncia si traduca in una concreta decisione di merito sostitutiva dell’atto amministrativo.
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