Sentenza del 09/05/2016 n. 4246 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento di euro 16.644,55 relativa a IRAP e IRPEF dell'anno d'imposta 2002, sostenendo che la cartella esattoriale presupposta non gli fosse mai stata validamente notificata. In particolare, ha contestato la validità della notifica eseguita nel 2006 mediante raccomandata consegnata alla moglie convivente, deducendo la violazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, l'asserita falsificazione della firma della moglie, la necessità di proporre querela di falso e di sospendere il processo per effettuare una verifica grafologica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello. Ha ritenuto valida la notifica della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa prevista dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973. Ha inoltre rilevato che sull'avviso di ricevimento non risultava una firma falsificata della moglie, ma soltanto l'attestazione dell'ufficiale postale dell'avvenuta consegna alla moglie convivente; la mancanza della firma della ricevente è stata qualificata come mera irregolarità, non come causa di nullità o inesistenza della notifica. È stata ritenuta inutile e inammissibile la querela di falso, non essendovi una sottoscrizione da sottoporre a comparazione e non essendo stata contestata la veridicità dell'attestazione del pubblico ufficiale circa la consegna. È stato inoltre escluso l'obbligo della seconda raccomandata informativa, poiché la relativa previsione è successiva alla notifica del 2006. L'intimazione di pagamento è quindi rimasta valida. Le spese del secondo grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata spedita direttamente dall'agente della riscossione costituisce una modalità autonoma e valida, alternativa alla notifica effettuata dai soggetti indicati nella prima parte della norma.
Art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In presenza di querela di falso il giudice tributario deve valutare preliminarmente se l'iniziativa sia pertinente e rilevante ai fini della decisione; non è tenuto a sospendere automaticamente il processo quando la querela risulti priva di utilità concreta.
Art. 7, comma 4, legge 20 novembre 1982, n. 890
L'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il plico.
La mancata sottoscrizione dell'avviso da parte del ricevente, in assenza di una specifica previsione di nullità, costituisce una mera irregolarità quando l'ufficiale postale abbia comunque attestato la consegna alla persona legittimata a ricevere l'atto.
Art. 7, ultimo comma, legge 20 novembre 1982, n. 890
L'obbligo della comunicazione informativa al destinatario in caso di consegna a persona diversa è stato introdotto successivamente alla notifica del 2006 e non è stato applicato retroattivamente.
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
La non perfetta redazione dell'avviso di ricevimento e la necessità di una motivazione integrativa sono state ritenute ragioni gravi ed eccezionali per compensare le spese del giudizio di secondo grado.
Cass. SS.UU., sentenza n. 6395 del 19 marzo 2014
Ha confermato la validità della notifica della cartella mediante invio diretto del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Cass. SS.UU., sentenza n. 18139 del 7 agosto 2009
Ha stabilito che il giudice tributario deve verificare la concreta idoneità e rilevanza della querela di falso prima di sospendere il giudizio.
Cass. SS.UU., sentenza n. 8046 del 3 aprile 2013
Ha ribadito il principio secondo cui la querela di falso non comporta automaticamente la sospensione del processo tributario, dovendo essere valutata la sua effettiva pertinenza.
Cass., sentenza n. 25138 dell'8 novembre 2013
Ha distinto la mancanza della firma dell'ufficiale postale, potenzialmente rilevante per l'inesistenza della notifica, dalla mancanza della firma del destinatario o ricevente, che può essere supplita dall'attestazione del pubblico ufficiale.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità che la spedizione sia effettuata da un ufficiale giudiziario.
- La consegna dell'atto alla moglie convivente presso l'indirizzo del destinatario può perfezionare la notifica, purché l'ufficiale postale attesti la consegna a una persona qualificata a riceverla.
- La mancanza della firma del ricevente sull'avviso di ricevimento non determina automaticamente la nullità della notifica se resta l'attestazione del pubblico ufficiale circa l'avvenuta consegna.
- La contestazione della firma apposta sull'avviso di ricevimento deve individuare una sottoscrizione effettivamente esistente e falsificata; se manca una firma del ricevente, la querela di falso può risultare priva di oggetto e di utilità.
- La querela di falso nel processo tributario non impone sempre la sospensione automatica: il giudice deve verificare se il documento contestato sia realmente decisivo per la controversia.
- Per valutare la validità di una notifica occorre applicare la disciplina vigente al momento della notificazione; gli obblighi introdotti da norme successive, come la comunicazione informativa prevista dal 2008, non si applicano necessariamente alle notifiche anteriori.
- La mera irregolarità formale dell'avviso di ricevimento non prevale sull'attestazione del pubblico ufficiale, salvo che venga contestata con strumenti idonei la veridicità sostanziale dell'attestazione di consegna.
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