Cassazione Civile, Ordinanza n. 26005/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse da INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle e, in subordine, eccependo la prescrizione di alcuni crediti. In primo grado il ricorso è stato respinto per carenza di interesse ad agire, con contestuale affermazione della regolarità delle notifiche. In appello la decisione è stata confermata: la Corte territoriale ha ritenuto che l'azione fosse diretta solo a far valere vizi formali senza incidere sul merito della pretesa creditoria e che mancasse un interesse concreto, anche quanto alla prescrizione, in assenza di una minaccia attuale di atti esecutivi. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi, tutti formalmente qualificati come nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c.: ha lamentato l'omessa decisione sulle domande ex art. 615 c.p.c. e art. 24 d.lgs. 46/1999, sul disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni sui referti di notifica, sull'assenza di verificazione, sull'inesistenza o invalidità delle notifiche via PEC, per compiuta giacenza e tramite messo, nonché sull'omessa pronuncia in tema di prescrizione dei crediti previdenziali. Nella memoria ha anche chiesto la sospensione del giudizio in attesa di altre questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'interesse ad agire in una mera impugnazione dell'estratto di ruolo, in mancanza di allegazione di un pregiudizio concreto e attuale. Ha inoltre osservato che la disciplina sopravvenuta sull'art. 12 d.P.R. 602/1973, comma 4-bis, come interpretata dalle Sezioni Unite, conferma la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo o della cartella soltanto in specifiche ipotesi di pregiudizio attuale e dimostrato. Poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata era la carenza di interesse ad agire, tutte le ulteriori censure sono state dichiarate irrilevanti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente solo in favore di INPS e INAIL; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'agente della riscossione, ritenuto evocato solo per litis denuntiatio. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto assorbite le censure perché la decisione di merito sulla carenza di interesse ad agire era corretta.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale base dell'opposizione, ma non scrutinato nel merito per difetto di interesse ad agire.
art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione delle pretese contributive, ma le censure sono state ritenute assorbite.
artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
Invocati per il disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni; la Corte non li ha esaminati nel merito per irrilevanza conseguente al difetto di interesse.
art. 2719 c.c.
Richiamato in tema di disconoscimento delle copie; la Corte non ha affrontato il merito della contestazione per la ragione pregiudiziale accolta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale rito camerale seguito in cassazione.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973, norma sopravvenuta ritenuta applicabile anche ai processi pendenti.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, comma 4-bis
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La Corte lo assume come disciplina generale che esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella solo nei casi tassativamente previsti di concreto pregiudizio.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato quale una delle ipotesi legali di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato insieme all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 come fonte di una possibile situazione di pregiudizio rilevante.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come ulteriore ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio attuale e quindi l'interesse ad agire.
art. 617 c.p.c.
Richiamato per spiegare che, nel sistema ordinario delle opposizioni esecutive, i vizi della sequenza procedimentale sono deducibili come opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per ammettere il deposito documentale in cassazione nei limiti consentiti.
art. 385, primo comma, c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la disciplina sopravvenuta comprimesse il diritto di difesa.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale contro ruoli o cartelle asseritamente non notificate richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale, nei casi tassativamente indicati dalla legge.
- L'interesse ad agire non può essere affermato in re ipsa per la sola dedotta irregolarità o inesistenza della notifica: occorre un'utilità concreta e una situazione oggettiva di incertezza o pregiudizio suscettibile di eliminazione con la pronuncia richiesta.
- La sopravvenienza normativa che specifica i casi di impugnazione del ruolo o della cartella si applica anche ai giudizi pendenti, poiché incide sulla condizione dell'azione e deve essere considerata fino alla decisione finale.
- Quando il giudice respinge la domanda per difetto di interesse ad agire, le censure che presuppongono l'esame del merito risultano assorbite e non sono scrutinabili.
- Nei giudizi contro la riscossione, l'agente della riscossione può essere evocato anche solo per litis denuntiatio, restando la legittimazione sostanziale e la titolarità della pretesa in capo all'ente impositore o previdenziale.
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