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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 714/2024 emessa dal Tribunale di Modena, depositata il 20 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202501714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 714/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domandando tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, poiché il pagamento era intervenuto solo dopo la notifica del ricorso, nonché una somma a titolo di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto pagamento del credito durante il giudizio. Ha comunque condannato il Ministero al rimborso delle spese del giudizio, ritenendo rilevante che l'adempimento fosse intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 dalla maturazione del diritto fino all'accredito; tale previsione è stata ritenuta equa anche ai fini della penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di valutare anche la richiesta di penalità di mora; nel caso concreto la domanda di ottemperanza è divenuta priva di oggetto per l'avvenuto pagamento.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché la sentenza da ottemperare aveva già previsto interessi o rivalutazione, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    “interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”

    La previsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino al pagamento è stata considerata dal giudice una tutela economica equa e sufficiente, tale da escludere l'ulteriore penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo imposto dalla sentenza durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'utilità concreta della domanda esecutiva.
  • L'adempimento sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, se il comportamento dell'Amministrazione ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo prevede già interessi o rivalutazione dalla maturazione del credito al pagamento e tale tutela economica sia ritenuta equa e adeguata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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