Risposta n. 44 del 12/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante riteneva che i contratti, pur negoziali e sottoscritti digitalmente, dovessero essere esenti da bollo perché scambiati tra amministrazioni e riconducibili all’art. 16 della tabella allegato B del DPR 642/1972, richiamando anche prassi regionale che ne avrebbe dato interpretazione ampia.
Imposta di bollo sui contratti stipulati tra Amministrazione XXX e Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.)
Il quesito
Se i contratti tra Amministrazione XXX e A.I.D. siano soggetti all’imposta di bollo come scritture private negoziali ex art. 2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, oppure se rientrino nell’esenzione dell’art. 16 della tabella allegato B del medesimo DPR come atti scambiati tra pubbliche amministrazioni.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la tesi dell’istante: l’esenzione dell’art. 16 riguarda gli atti scambiati tra amministrazioni dello Stato o enti equiparati, mentre l’A.I.D., pur essendo ente di diritto pubblico, non è considerata automaticamente amministrazione dello Stato ai fini del bollo. Pertanto il contratto tra Amministrazione XXX e A.I.D. è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972.
Imposta di bollo sui contratti tra Amministrazione XXX e Agenzia Industrie Difesa
L’interpello riguarda il regime dell’imposta di bollo applicabile ai contratti stipulati tra un’Amministrazione XXX e l’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.). Il tema centrale è stabilire se tali atti debbano essere assoggettati a bollo in quanto scritture private di natura negoziale oppure se possano fruire dell’esenzione prevista per gli atti scambiati tra amministrazioni pubbliche.
Fattispecie e contesto
L’istante segnala che i contratti in esame sono stipulati con A.I.D., ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Si tratta di atti sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, che l’istante considera atti negoziali in forma di scrittura privata non autenticata.
Quesito del contribuente
L’Ufficio chiede chiarimenti sulla corretta disciplina dell’imposta di bollo e, in particolare, se i contratti debbano essere ricondotti all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, oppure se possano rientrare nell’articolo 16 della tabella allegato B del medesimo decreto, che prevede l’esenzione per gli atti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sempreché vengano scambiati tra tali soggetti.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, A.I.D. non dovrebbe versare l’imposta di bollo per gli atti stipulati con una pubblica amministrazione, richiamando l’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la sottoscrizione con firma digitale, firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata a pena di nullità. L’istante ritiene che gli atti negoziali così formati siano comunque esenti perché scambiati tra un’amministrazione che li emette e quella che li accetta e li sottoscrive, e quindi riconducibili all’articolo 16 della tabella allegato B del DPR n. 642/1972.
A sostegno della propria tesi, viene richiamato anche il provvedimento n. 95389 del 20 dicembre 2007 della Direzione Regionale del Lazio, secondo cui l’esenzione sarebbe ampia e non limitata agli atti ordinari o interni, ma dovrebbe comprendere anche atti definitivi e finali, eventualmente soggetti a registrazione.
Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto il DPR 26 ottobre 1972, n. 642:
- l’articolo 1, che assoggetta all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa;
- l’articolo 2, secondo cui il bollo è dovuto fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato;
- l’articolo 2 della tariffa, parte prima, che include le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, con le quali si creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici, destinate a far prova tra le parti che le hanno sottoscritte.
Richiama poi la tabella allegato B al DPR n. 642/1972, che individua gli atti, documenti e registri esenti da bollo in modo assoluto, e in particolare l’articolo 16, che esenta gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sempreché vengano tra loro scambiati.
Valutazione della natura giuridica di A.I.D.
Per stabilire se l’esenzione possa operare, l’Agenzia esamina la natura giuridica di A.I.D. Ricorda che l’Agenzia Industrie Difesa è stata istituita dal d.lgs. n. 300/1999 e che l’articolo 48 del codice dell’ordinamento militare ne prevede la personalità giuridica di diritto pubblico, la vigilanza del Ministero della Difesa e la funzione di gestione unitaria delle attività delle unità produttive e industriali della difesa.
Da tale quadro normativo l’Agenzia desume che A.I.D. possa essere qualificata come organismo di diritto pubblico e, in determinati casi della propria attività, come pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 241/1990, limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario.
Viene inoltre ricordato l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che ricomprende tra le amministrazioni pubbliche anche le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che l’articolo 16 della tabella allegato B al DPR n. 642/1972 è applicabile esclusivamente ai soggetti che rivestono la natura di amministrazione dello Stato. Il fatto che A.I.D. sia un ente di diritto pubblico o un’Agenzia istituita ai sensi del d.lgs. n. 300/1999 non è sufficiente, di per sé, a farla rientrare nell’ambito delle amministrazioni dello Stato ai fini dell’esenzione dal bollo.
A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia richiama anche la propria esperienza in relazione alle Agenzie fiscali: per estendere loro le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato, è stata necessaria una specifica previsione legislativa, contenuta nell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Viene inoltre citata la risoluzione n. 243 del 1° settembre 2009, che, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 938 del 16 gennaio 2009, afferma che nelle norme di esenzione l’espressione "Stato" deve intendersi riferita allo Stato-persona.
Conclusioni operative
L’Agenzia non accoglie la soluzione prospettata dall’istante e ritiene che il contratto stipulato tra l’Amministrazione XXX e A.I.D. debba essere assoggettato a imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 dell’allegato A, tariffa parte prima, del DPR n. 642/1972. L’esenzione dell’art. 16 della tabella allegato B non è applicabile, poiché A.I.D. non è equiparabile, ai fini considerati, a un’amministrazione dello Stato.
La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal provvedimento del 1° marzo 2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 12 feb 2019Risposta n. 32 del 12/02/2019
- Interpello · 12 feb 2019Risposta n. 33 del 12/02/2019
- Interpello · 12 feb 2019Risposta n. 34 del 12/02/2019
- Interpello · 12 feb 2019Risposta n. 35 del 12/02/2019
- Interpello · 12 feb 2019Risposta n. 36 del 12/02/2019
- Interpello · 12 feb 2019Risposta n. 37 del 12/02/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →