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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio relativo a un secondo avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2001 dopo indagini bancarie. Il ricorso per cassazione si fondava, in via principale, sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché la CTR si era limitata ad aderire alla decisione di primo grado con formule generiche, senza esaminare i motivi di appello. In via subordinata era stata denunciata l'omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo apparente e quindi nulla la motivazione della sentenza d'appello. La CTR aveva effettuato un mero rinvio alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale, senza indicare, neppure sinteticamente, le ragioni per cui riteneva infondati i motivi di gravame e corretta la decisione di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente, derivante dal mero rinvio alla decisione di primo grado senza spiegare le ragioni della conferma, integra un vizio di nullità della sentenza denunciabile con ricorso per cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo, proposto in via subordinata dall'Agenzia, è stato ritenuto assorbito perché la Corte ha già accolto il motivo principale relativo alla nullità della sentenza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    presunzione derivante dalle indagini bancarie

    La norma era stata richiamata dall'Ufficio quale base del nuovo accertamento fondato sui dati emersi dalle indagini bancarie; la Corte di cassazione non ha però deciso nel merito della legittimità dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    nuovi avvisi di accertamento in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

    L'Agenzia aveva sostenuto che la disposizione consentisse un ulteriore accertamento quando emergessero nuovi elementi, purché specificamente indicati nell'avviso e purché il termine per l'accertamento non fosse scaduto. La Corte non ha esaminato definitivamente tale questione, limitandosi a cassare la sentenza per difetto di motivazione.

  • Art. 3 T.U.I.R.

    Il contribuente aveva richiamato la norma in relazione ai principi di determinazione della base imponibile, sostenendo che il nuovo accertamento non avesse considerato il precedente accertamento divenuto definitivo.

  • Art. 7 T.U.I.R.

    Il contribuente aveva invocato il principio di autonomia dei periodi d'imposta. Anche su questo profilo la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello può motivare per relationem, richiamando la decisione di primo grado, ma deve spiegare almeno sinteticamente perché le argomentazioni del primo giudice siano corrette e perché i motivi di appello siano infondati.
  • Il semplice uso di formule generiche come "la sentenza è condivisibile" o "ha esaminato tutte le eccezioni", senza confrontarsi con le specifiche censure dell'appello, può integrare motivazione apparente e determinare la nullità della sentenza.
  • Quando la sentenza è nulla per motivazione apparente, la Corte di cassazione normalmente cassa la decisione e rinvia al giudice di merito, senza decidere la controversia sostanziale.
  • Il rinvio alla motivazione di primo grado è valido solo se, considerando entrambe le sentenze, è comunque ricostruibile un percorso logico chiaro, completo e coerente.
  • La cassazione della sentenza per difetto di motivazione non implica che abbia vinto definitivamente la parte ricorrente sul merito dell'accertamento: comporta soltanto la rinnovazione della decisione da parte del giudice di rinvio.

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