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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9937/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la determinazione della pena: il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena. In particolare si lamenta che la Corte d'appello, pur escludendo la recidiva (circostanza aggravante), ha fissato la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal Tribunale, senza fornire adeguata motivazione sull'esercizio del potere discrezionale e senza applicare correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. La decisione è stata motivata con il richiamo al principio affermato dalle Sezioni unite (sentenza William Morales) secondo cui, nel giudizio di appello promosso dall'imputato, il giudice di appello non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado quando ciò comporti una reformatio in peius degli elementi autonomi della pena. La Cassazione ha inoltre rilevato l'insufficienza della motivazione circa l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La sentenza è stata annullata solo sul punto della quantificazione della pena; l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, sentenza William Morales

    Sez. U., n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066-01

    Principio secondo cui, nel giudizio di appello promosso dall'imputato, il divieto di reformatio in peius riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena; il giudice di appello non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (reiterazione, gravità del fatto, personalità del reo, ecc.); la sua applicazione richiede espressa valutazione e motivazione quando si determina la misura della pena

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente il ricorso in cassazione per motivi relativi a errori di applicazione della legge penale e a carenze nella motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione)

  • art. 597, quarto comma, cod. proc. pen.

    art. 597, quarto comma c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza collegiale come riferimento alla possibilità che l'appello alteri l'entità della sanzione; utile per delimitare i poteri del giudice di appello rispetto agli elementi autonomi della pena

  • art. 624 c.p.p.

    Prevede l'irrevocabilità della sentenza limitatamente all'affermazione di responsabilità quando sia stata disposta la devoluzione della cognizione sulla sola determinazione della pena; qui è stato dichiarato che l'affermazione di responsabilità resta irrevocabile nonostante l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello proposto dall'imputato il divieto di reformatio in peius si estende a tutti gli elementi autonomi della pena: il giudice d'appello non può fissare la pena base in misura superiore rispetto al primo grado senza motivazione adeguata e senza rispettare il principio William Morales
  • La Corte d'appello che modifica il trattamento sanzionatorio deve espressamente applicare e motivare i criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del reo, finalità rieducative, ecc.); formule generiche o assenti giustificazioni sono causa di annullamento
  • Se la motivazione sulla quantificazione della pena è carente o contraddittoria il rimedio è l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio ad altra sezione per il nuovo giudizio sulla pena, mentre l'accertamento di responsabilità può rimanere irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
  • Difesa pratica: confrontare sempre la pena base e gli elementi autonomi determinati in primo e secondo grado; se il giudice d'appello aumenta la pena base pur escludendo aggravanti, va censurata la violazione del divieto di reformatio in peius e contestata la mancata applicazione/motivazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • In sede di nuovo giudizio sulla pena la Corte chiamata a rideterminare deve indicare espressamente l'esercizio del potere discrezionale e motivare la scelta, evitando formule meramente assertive come "pena congrua" se non corredate da specifici richiami ai criteri legalmente previsti

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