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Sentenza

Sentenza n. 1495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202307157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale dichiarativo dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e irrogativo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria o responsabile dell'abuso)

Prevale il privato

La controversia

La destinataria della sanzione ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, in primo grado, violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e della disciplina sopravvenuta, errore di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità e mancata ponderazione della situazione concreta. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, del giusto procedimento e il difetto assoluto di motivazione, lamentando l'assenza nell'ingiunzione di demolizione di un avvertimento relativo alla sanzione pecuniaria applicabile in caso di inottemperanza. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'adozione dell'ordine di demolizione e della conseguente sanzione anche durante la pendenza del sequestro penale. In appello, la ricorrente ha dedotto l'erroneità della sentenza, sostenendo che il sequestro penale, disposto anteriormente all'ordinanza ingiunzione, rendeva non eseguibile l'ordine demolitorio e impediva di configurare l'inottemperanza sanzionabile. Ha riproposto anche la censura relativa alla mancata indicazione, nell'ingiunzione di demolizione, dell'applicazione della sanzione pecuniaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il provvedimento comunale che aveva dichiarato l'inottemperanza e irrogato la sanzione pecuniaria. Il Collegio ha ritenuto decisivo il fatto che il sequestro penale delle opere abusive fosse stato disposto anteriormente all'ordinanza ingiunzione. Ha aderito all'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione resta valido, ma la sua esecutività è sospesa fino al dissequestro dell'immobile; conseguentemente, il termine per adempiere decorre solo dalla rimozione del vincolo penale. Durante il sequestro non è quindi configurabile un'inottemperanza imputabile al destinatario e l'amministrazione non può validamente applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il secondo motivo è stato assorbito, poiché dalla sua eventuale valutazione la ricorrente non avrebbe ottenuto una maggiore utilità. In sede di riedizione del potere, il Comune dovrà verificare se il bene sia ancora sottoposto a sequestro prima di contestare nuovamente l'inottemperanza e applicare la sanzione. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la difformità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione, decorso il termine previsto, comporta l'acquisizione dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale; il comma 4-bis consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria solo quando l'inottemperanza sia effettivamente configurabile.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza non può essere applicata durante la sospensione dell'esecutività dell'ordine di demolizione determinata dal sequestro penale, poiché in tale periodo l'adempimento non è esigibile.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra i motivi di ricorso relativi all'obbligo di motivazione, ma il motivo è stato assorbito in seguito all'accoglimento della censura fondata sulla rilevanza del sequestro penale.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    È menzionata nella ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali, secondo cui l'ordine di demolizione emesso su un bene sequestrato sarebbe nullo per impossibilità giuridica dell'obbligo; il Collegio non aderisce a tale orientamento, ritenendo l'ordine valido ma temporaneamente inesecutivo.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamata indirettamente attraverso il riferimento alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 16 del 2023, che ha qualificato l'inottemperanza all'ordine di demolizione come illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall'illecito edilizio originario.

Massime di principio

  • Il sequestro penale disposto anteriormente alla contestazione dell'inottemperanza non determina la nullità dell'ordine amministrativo di demolizione, ma ne sospende l'esecutività fino al dissequestro del bene.
  • Durante la pendenza del sequestro penale, non è configurabile l'inottemperanza sanzionabile all'ordine di demolizione, perché il destinatario non può essere tenuto a eseguire un'attività materialmente o giuridicamente non consentita dal vincolo penale.
  • Il termine per adempiere all'ordine di demolizione e per valutare l'inottemperanza decorre, in caso di sospensione dell'esecutività per sequestro penale, dalla rimozione del vincolo, senza che sul destinatario gravi un obbligo legislativamente previsto di chiedere il dissequestro.
  • Prima di contestare nuovamente l'inottemperanza e irrogare la sanzione pecuniaria, l'amministrazione deve verificare se il bene sia ancora sottoposto a sequestro penale; tale verifica rientra nella corretta riedizione del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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