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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 618/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ayari Badis era destinatario di misura cautelare per plurimi episodi di cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990, talvolta con aggravante ex art. 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/1990) commessi in concorso con altri. Il GIP di Piacenza aveva revocato la custodia cautelare ritenendo venute meno esigenze cautelari per la distanza temporale dei fatti, il trasferimento all'estero e la presunta sostituzione del suo ruolo da parte di un connazionale. Il P.M. aveva impugnato e il Tribunale del riesame di Bologna aveva invece disposto nuovamente la misura custodiale valorizzando elementi investigativi successivi (monitoraggi della polizia giudiziaria, controlli in Italia nell'estate 2023 con false generalità, fotografie che lo ritraggono in compagnia dei correi in periodi recenti, presenza a Milano con soggetti legati al narcotraffico, possesso di documenti falsi e disponibilità di auto di grossa cilindrata) rilevando perduranti rapporti con i correi, la continuità di inserimento nell'ambiente del traffico di stupefacenti e il concreto pericolo di recidiva. L'imputato impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame davanti alla Corte, deducendo tra l'altro l'utilizzabilità illegittima di atti successivi alle indagini preliminari, la mancata motivazione sulla scelta della misura massima e l'incompatibilità dei giudici che avevano già deciso su questioni cautelari precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valorizzato nuovi elementi pertinenti e proponibili nel procedimento ex art. 310 c.p.p., riscontrando la persistenza di contatti con i correi e con l'ambiente del traffico di stupefacenti, la condotta elusiva (fuga, mandato d'arresto europeo) e indizi di spregiudicatezza (documenti falsi, auto di lusso). La Corte ha ritenuto motivata anche la scelta della misura custodiale nel suo grado massimo, avendo il Tribunale spiegato l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Ha inoltre respinto il vizio relativo alla composizione del collegio, confermando che la cognizione cautelare non determina incompatibilità automatica dei giudici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Norma che sanziona traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; nel caso era la fattispecie contestata all'indagato.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 1, lett. g)

    Aggravante applicata in alcuni episodi contestati, richiamata come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 73.

  • Codice penale, art. 81

    Riguarda il concorso di persone nel reato; il fatto era contestato come commesso in concorso con altri.

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Consente la proposizione dell'appello cautelare con la produzione di nuovi elementi entro i limiti del devoluto; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo degli atti prodotti dal P.M. nel procedimento ex art. 310.

  • Codice di procedura penale, artt. 272, 274, 275, 405

    Articoli relativi agli atti del procedimento e ai mezzi di prova richiamati dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e completa.

  • Codice di procedura penale, artt. 34, 36, 37

    Norme sulla composizione e incompatibilità dei giudici; la Corte ha affermato che la cognizione cautelare non genera incompatibilità automatica e che l'eccezione di incompatibilità deve essere proposta con ricusazione.

  • Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a)

    Richiamato nella discussione sulla possibile illegittimità costituzionale della disciplina; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata in base a precedenti orientamenti.

Massime di principio

  • Elementi investigativi sopravvenuti e pertinenti possono essere prodotti in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. se rientrano nei limiti del devoluto, e possono modificare la valutazione sulle esigenze cautelari.
  • Il semplice trasferimento all'estero non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di recidiva o l'attualità delle esigenze cautelari, specie se è connesso a volontà di sottrarsi alle misure o se permangono contatti con i correi.
  • Fuga, uso di documenti falsi e disponibilità di risorse incongrue rispetto a un'attività lecita sono elementi rilevanti per motivare la scelta di misure cautelari più afflittive, giustificando l'inadeguatezza di misure meno gravose.
  • La valutazione prognostica sulla pericolosità deve fondarsi su elementi di concreta attualità e personalità (frequentazioni, monitoraggi, condotte recenti) e non esclusivamente sulla distanza temporale dei fatti contestati.
  • La partecipazione precedente del medesimo collegio a decisioni cautelari non determina automaticamente la nullità o incompatibilità: l'eccezione va proposta con i rimedi processuali previsti (ricusazione) e la giurisprudenza ammette la continuità di cognizione in materia cautelare.

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