Cassazione Civile, Ordinanza n. 03850/2025 del 15/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico proprietario)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2014-2017 emessi nei confronti di un ente di edilizia residenziale pubblica per immobili dallo stesso posseduti e locati a terzi a canone agevolato. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'ente ha proposto quattro motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza d'appello per omessa o apparente motivazione e per extrapetizione, sostenendo che la Corte tributaria avesse deciso senza spiegare adeguatamente le ragioni e avesse fondato la decisione su un tema, la natura economica dell'attività svolta, non dedotto nei termini prospettati; con il terzo ha lamentato violazione della disciplina IMU, assumendo che la Corte avesse erroneamente negato il diritto all'esenzione/detrazione facendo riferimento ai presupposti dell'abitazione principale e trascurando la corretta disciplina degli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica; con il quarto ha denunciato violazione della norma che prevede l'esenzione per gli alloggi sociali, sostenendo che l'attività di locazione a nuclei familiari svantaggiati a canone agevolato non potesse essere qualificata come commerciale e dovesse beneficiare del trattamento di favore.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondate le censure di nullità e di ultrapetizione: la sentenza d'appello era sufficientemente motivata e non aveva pronunciato oltre i limiti del devolutum, perché la questione dell'esenzione era stata ritualmente introdotta e la Corte tributaria aveva semplicemente qualificato i fatti e confermato il rigetto della pretesa fiscale. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva confuso la detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica con l'esenzione IMU prevista solo per gli alloggi sociali. La Corte ha ribadito che la disciplina fiscale distingue nettamente tra alloggi ex IACP/enti ERP, per i quali il legislatore ha previsto una detrazione, e alloggi sociali, per i quali opera l'esenzione, e che l'esenzione non può essere estesa in via analogica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento camerale non partecipato e del deposito di memoria
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per le censure di nullità della sentenza per omessa motivazione e ultrapetizione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 156 c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità processuale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo motivazionale
art. 112 c.p.c.
richiamato per escludere l'extrapetizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali tributarie
art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
prevede una detrazione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; la Corte ribadisce che tale detrazione è distinta dall'esenzione prevista per gli alloggi sociali
art. 13, comma 2, lett. b), D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, L. n. 147/2013
stabilisce l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal DM 22 aprile 2008
art. 2, comma 2, lett. b), D.L. n. 102/2013 conv. in L. n. 124/2013
richiamato per la ricostruzione del differente trattamento tra cooperative edilizie e alloggi assegnati dagli IACP/enti ERP
art. 4 D.L. n. 102/2013 conv. in L. n. 124/2013
indicato come fonte dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali a decorrere dal 1° gennaio 2014
D.M. 22 aprile 2008, Ministero delle infrastrutture
definisce gli alloggi sociali ai fini dell'esenzione IMU
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative e di esenzione fiscale
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione commerciale dell'attività svolta dall'ente
art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
richiamato nella ricostruzione del trattamento degli immobili assimilati all'abitazione principale
art. 93 D.P.R. n. 616/1977
richiamato per identificare gli enti di edilizia residenziale pubblica cui si riferisce la disciplina agevolativa
Massime di principio
- In materia tributaria le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentita l'applicazione analogica o estensiva oltre i casi e le condizioni espressamente previsti dalla legge.
- L'esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali è distinta dalla detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica; i due regimi non sono sovrapponibili.
- Gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica non beneficiano automaticamente dell'esenzione IMU: occorre verificare se l'immobile rientri nella definizione normativa di alloggio sociale del decreto ministeriale competente.
- Nel giudizio di appello il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice decide oltre i limiti delle domande e delle eccezioni; non vi è extrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti dedotti e si pronuncia sulla questione devoluta.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione consente il controllo della decisione, il vizio non sussiste.
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