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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03850/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico proprietario)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2014-2017 emessi nei confronti di un ente di edilizia residenziale pubblica per immobili dallo stesso posseduti e locati a terzi a canone agevolato. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'ente ha proposto quattro motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza d'appello per omessa o apparente motivazione e per extrapetizione, sostenendo che la Corte tributaria avesse deciso senza spiegare adeguatamente le ragioni e avesse fondato la decisione su un tema, la natura economica dell'attività svolta, non dedotto nei termini prospettati; con il terzo ha lamentato violazione della disciplina IMU, assumendo che la Corte avesse erroneamente negato il diritto all'esenzione/detrazione facendo riferimento ai presupposti dell'abitazione principale e trascurando la corretta disciplina degli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica; con il quarto ha denunciato violazione della norma che prevede l'esenzione per gli alloggi sociali, sostenendo che l'attività di locazione a nuclei familiari svantaggiati a canone agevolato non potesse essere qualificata come commerciale e dovesse beneficiare del trattamento di favore.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondate le censure di nullità e di ultrapetizione: la sentenza d'appello era sufficientemente motivata e non aveva pronunciato oltre i limiti del devolutum, perché la questione dell'esenzione era stata ritualmente introdotta e la Corte tributaria aveva semplicemente qualificato i fatti e confermato il rigetto della pretesa fiscale. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva confuso la detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica con l'esenzione IMU prevista solo per gli alloggi sociali. La Corte ha ribadito che la disciplina fiscale distingue nettamente tra alloggi ex IACP/enti ERP, per i quali il legislatore ha previsto una detrazione, e alloggi sociali, per i quali opera l'esenzione, e che l'esenzione non può essere estesa in via analogica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento camerale non partecipato e del deposito di memoria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per le censure di nullità della sentenza per omessa motivazione e ultrapetizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità processuale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere l'extrapetizione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali tributarie

  • art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    prevede una detrazione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; la Corte ribadisce che tale detrazione è distinta dall'esenzione prevista per gli alloggi sociali

  • art. 13, comma 2, lett. b), D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, L. n. 147/2013

    stabilisce l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal DM 22 aprile 2008

  • art. 2, comma 2, lett. b), D.L. n. 102/2013 conv. in L. n. 124/2013

    richiamato per la ricostruzione del differente trattamento tra cooperative edilizie e alloggi assegnati dagli IACP/enti ERP

  • art. 4 D.L. n. 102/2013 conv. in L. n. 124/2013

    indicato come fonte dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali a decorrere dal 1° gennaio 2014

  • D.M. 22 aprile 2008, Ministero delle infrastrutture

    definisce gli alloggi sociali ai fini dell'esenzione IMU

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative e di esenzione fiscale

  • art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione commerciale dell'attività svolta dall'ente

  • art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992

    richiamato nella ricostruzione del trattamento degli immobili assimilati all'abitazione principale

  • art. 93 D.P.R. n. 616/1977

    richiamato per identificare gli enti di edilizia residenziale pubblica cui si riferisce la disciplina agevolativa

Massime di principio

  • In materia tributaria le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentita l'applicazione analogica o estensiva oltre i casi e le condizioni espressamente previsti dalla legge.
  • L'esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali è distinta dalla detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica; i due regimi non sono sovrapponibili.
  • Gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica non beneficiano automaticamente dell'esenzione IMU: occorre verificare se l'immobile rientri nella definizione normativa di alloggio sociale del decreto ministeriale competente.
  • Nel giudizio di appello il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice decide oltre i limiti delle domande e delle eccezioni; non vi è extrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti dedotti e si pronuncia sulla questione devoluta.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione consente il controllo della decisione, il vizio non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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