Sentenza n. 522/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - della deliberazione del Direttore Generale della ULSS 7 n. 2007 del 31 ottobre 2025, comunicata in data 4 dicembre 2025, con il quale è stata aggiudicata alla società Zimmer Biomet Italia s.r.l. la «procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, suddivisa in n. 10 lotti. aulss7_2024_ 00287» (CIG B4B2AC111B), limitatamente al lotto n. 2, e dei verbali di gara nei quali la Commissione Giudicatrice, relativamente al lotto n. 2, ha espresso i punteggi relativi alla qualità delle offerte; - in subordine, degli atti di gara relativamente al lotto n. 2; nonché per l’accertamento e la declaratoria ex art. 122 c.p.a. dell’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione limitatamente al lotto n. 2, nonché dell’inefficacia del relativo contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio; e, in subordine, per la condanna della ULSS n. 7 al risarcimento del danno in forma specifica tramite il subentro della ricorrente nel contratto e qualora non fosse possibile, in via ulteriormente subordinata, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente di parte ricorrente che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica e verbali di gara relativi ai punteggi e all’ammissione dell’offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 2, ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 e della parità di trattamento. L’offerta economica della controinteressata riportava, per due distinte voci di dispositivi, il medesimo prezzo unitario di € 27,00 e il medesimo importo triennale di € 45.360,00, mentre l’importo complessivo inserito in piattaforma era pari a € 45.360,00 anziché alla somma di € 90.720,00. In sede di soccorso procedimentale, la controinteressata aveva sostenuto che una delle due voci fosse stata inserita per errore e dovesse essere considerata “in sconto merce”, chiedendone l’azzeramento. La ricorrente ha dedotto che tale chiarimento avesse modificato sostanzialmente, dopo la scadenza del termine di presentazione, il prezzo e la struttura dell’offerta economica, anziché limitarsi a precisarla. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici, sostenendo che l’offerta aggiudicataria fosse stata sovrastimata quanto alla capacità della pompa in “out-flow”, e, in via subordinata, la contraddittorietà della lex specialis, modificata secondo la ricorrente dai chiarimenti relativi all’oggetto della fornitura e alla funzione “in flow” e “out flow”.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato l’ammissione dell’offerta della controinteressata e l’aggiudicazione del lotto n. 2. L’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 consente chiarimenti sull’offerta tecnica ed economica soltanto per acquisirne esattamente il contenuto e superare ambiguità, senza modificare l’offerta. Nel caso concreto, l’Allegato 5 era parte integrante dell’offerta economica e indicava, per entrambe le voci, il prezzo unitario di € 27,00 e il correlato importo triennale di € 45.360,00. La successiva qualificazione di una voce come “sconto merce”, con riduzione del prezzo da € 27,00 a € 0,00, non ha chiarito una volontà già univocamente espressa, ma ha trasformato l’assetto economico dell’impegno negoziale e alterato la par condicio. L’errore non era materiale e riconoscibile ictu oculi, poiché le singole voci erano internamente coerenti e la diversa volontà emergeva soltanto attraverso elementi esterni e una ricostruzione logico-deduttiva. La discordanza con l’importo complessivo inserito a sistema non consentiva di superare la chiara valorizzazione delle singole voci; inoltre, la lex specialis prevedeva l’esclusione in caso di offerta equivoca e non certa. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente; le censure sui punteggi tecnici e sulla lex specialis non sono state esaminate, non potendo arrecare alla ricorrente un’utilità ulteriore. Non risultando stipulato il contratto, il TAR non ha deciso sulla relativa inefficacia; la domanda risarcitoria per equivalente è rimasta assorbita dalla tutela in forma specifica. L’Azienda è stata condannata ad aggiudicare la gara alla ricorrente, seconda classificata, previo positivo esito dei controlli di legge. Le spese, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste solidalmente a carico dell’Azienda e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Il soccorso procedimentale consente soltanto di precisare il contenuto già espresso dell’offerta e di superare ambiguità, ma non di modificare gli elementi essenziali dell’impegno negoziale, tra cui il prezzo unitario di una prestazione.
art. 122 c.p.a.
Richiamato quale base della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione e di declaratoria dell’inefficacia del contratto; la questione dell’inefficacia non è stata esaminata perché il contratto non risultava stipulato.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati dal giudice nell’ambito del rito applicabile alla controversia in materia di appalti; la decisione è stata definita con sentenza.
Massime di principio
- Il soccorso procedimentale previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 è ammissibile solo quando consente di interpretare o precisare una volontà negoziale già contenuta nell’offerta e di superare un’ambiguità, senza introdurre una diversa configurazione dell’offerta tecnica o economica.
- La riduzione postuma del prezzo di una voce dell’offerta economica, mediante la sua qualificazione come prestazione gratuita o “in sconto merce”, costituisce modifica sostanziale dell’offerta e non può essere consentita tramite soccorso procedimentale dopo la scadenza del termine di presentazione.
- L’errore materiale nell’offerta economica è emendabile soltanto quando il vizio di trascrizione o compilazione sia immediatamente e univocamente riconoscibile dal documento che lo contiene; non è sufficiente una ricostruzione logico-deduttiva fondata sulla comparazione con altri atti di gara o su una diversa volontà dichiarata successivamente.
- La coerente indicazione, nella singola voce dell’offerta, del prezzo unitario e del correlato importo complessivo esclude di per sé la riconoscibilità ictu oculi dell’errore, anche se l’importo complessivo inserito in piattaforma risulta diverso dalla somma delle singole voci.
- Consentire a un concorrente di rimodulare dopo la scadenza la struttura interna del prezzo, incidendo sull’equilibrio economico dell’offerta, viola il principio di parità di trattamento e la par condicio tra gli operatori economici.
- Quando l’annullamento dell’aggiudicazione comporta l’obbligo di procedere all’aggiudicazione in favore della seconda classificata, la tutela in forma specifica assorbe la domanda risarcitoria per equivalente, fermo il positivo esito dei controlli sui requisiti di legge.
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