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Sentenza

Sentenza n. 4470/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3761/2024 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202505091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3761/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, di condanna al riconoscimento del beneficio annuo di 500 euro tramite Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi 1.500 euro, e all’altra docente 500 euro per l’anno scolastico 2022/23. Deducevano che la sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 29 luglio 2024 e che, decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. Chiedevano l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; la documentazione e le dichiarazioni delle ricorrenti attestavano l’assenza anche di pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito informazioni sull’adempimento, sicché il credito è risultato non contestato nell’an e nel quantum. È stato assegnato al Ministero un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per pagare integralmente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura delle ricorrenti, a carico e spese dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a 800 euro di spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è indicata quale base processuale dell’azione di ottemperanza; il giudice accerta l’inottemperanza e impartisce l’ordine di eseguire il titolo, predisponendo la nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il pagamento del titolo di condanna può essere preteso in ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto, la sua scadenza senza pagamenti ha consentito di dichiarare l’inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio economico di 500 euro annui riconosciuto dal titolo giudiziale, la cui esecuzione è stata ordinata in ottemperanza.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente alla mancata esecuzione del titolo, consente di dichiarare l’inottemperanza e ordinare il pagamento.
  • Quando il debitore pubblico, pur costituito in giudizio, non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito e non fornisce elementi sull’avvenuto adempimento, il giudice può considerare il credito non contestato nell’an e nel quantum sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento, specificandone il termine operativo e ponendo gli oneri dell’attività sostitutiva a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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