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Sentenza

Sentenza n. 2708/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Lombardia, Ufficio Affari Generali, Sezione Accise, datato 19 settembre 2025 e avente protocollo AAMS|DGDR0001|REGISTROUFFICIALE|-OMISSIS-|-OMISSIS-][-OMISSIS-|-OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, Coll.: ns.-OMISSIS-/ru del 23/06/2025, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 1, comma 1077, della legge n. 178 del 2020, relativamente alla variazione della titolarità e al trasferimento della gestione del deposito commerciale di oli minerali sito in -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Giustizia amministrativa202504396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta alla variazione della titolarità e al trasferimento della gestione di un deposito commerciale di oli minerali, con conseguente diniego della licenza fiscale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell’art. 1, comma 1077, della legge n. 178 del 2020. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sul nulla osta, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto di motivazione, la violazione del dovere di imparzialità e l’eccesso di potere per travisamento e falsa rappresentazione dei fatti. In particolare, ha contestato la mancata comunicazione di inizio attività alla Regione, la ritenuta violazione del divieto di sub-concessione o trasferimento della concessione, la carenza di informazioni sui prodotti da commercializzare, l’insussistenza di carenze tecnico-organizzative, l’inidoneità degli accordi di fornitura, la mancata indicazione delle autobotti, la valutazione negativa della catena di approvvigionamento e della sostenibilità economica, nonché la rilevanza attribuita alle violazioni in materia di accise, IVA, tributi doganali e certificati di immissione in consumo di biocarburanti. Ha inoltre proposto una domanda risarcitoria. In via processuale ha eccepito la tardività della memoria e dei documenti depositati dall’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili la memoria finale e i documenti depositati dall’Amministrazione oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., ritenendo che la memoria finale tardiva non potesse essere convertita in memoria di replica e che i documenti fossero stati depositati oltre il termine di quaranta giorni liberi. Ha tuttavia escluso una lesione del contraddittorio e respinto la richiesta di fissazione di una nuova udienza. Nel merito, ha respinto il ricorso. Il giudice ha ritenuto che la verifica dell’affidabilità dell’operatore nel settore dei depositi di oli minerali debba essere globale e complessiva, non atomistica, e possa fondarsi su elementi indiziari nell’esercizio di una discrezionalità amministrativa volta a prevenire frodi e rischi erariali. Ha ritenuto legittimo il rilievo relativo alla mancata comunicazione preventiva alla Regione, poiché il SUAP non era l’autorità competente e la comunicazione alla Regione era intervenuta tardivamente. Ha considerato non giustificata la mancata preventiva autorizzazione regionale al trasferimento della concessione e non idonee le informazioni e la documentazione prodotte dalla società sul prodotto da commercializzare, sui requisiti tecnico-organizzativi, sulle autobotti, sulla catena di approvvigionamento e sulla sostenibilità economica del progetto. Ha inoltre ritenuto rilevanti, anche se successivamente regolarizzate o definite, le violazioni pregresse in materia di accise, IVA, tributi doganali e certificati di immissione in consumo, in quanto indicative dell’affidabilità soggettiva dell’operatore e compatibili con il diniego preventivo previsto dall’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1995. La domanda risarcitoria è stata respinta per la mancata illegittimità dell’atto e per la sua genericità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1077, legge n. 178/2020

    "La validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi di stoccaggio degli oli minerali è subordinata al nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"

    Il nulla osta è condizione di validità ed efficacia del subentro nella titolarità o nella gestione del deposito e presuppone la verifica dell’affidabilità economica e dei requisiti soggettivi del subentrante.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 504/1995

    "La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti (…) che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio"

    Le violazioni gravi e ripetute in materia di accise, IVA e tributi doganali costituiscono causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione e possono essere valutate anche quando le pendenze siano state successivamente definite o le condotte regolarizzate.

  • art. 25 d.lgs. n. 504/1995

    La disposizione è richiamata quale fonte dei requisiti soggettivi rilevanti per il rilascio del nulla osta e della licenza fiscale relativa ai depositi commerciali.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché il provvedimento esponeva una pluralità di elementi concreti, valutati complessivamente dall’Amministrazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il mancato rispetto dei termini per il deposito delle memorie e dei documenti comporta l’inutilizzabilità degli atti tardivi; la memoria finale tardiva non può essere riqualificata come memoria di replica.

  • art. 1, comma 55, legge n. 239/2004

    Individua nella Regione l’autorità amministrativa competente per gli impianti di lavorazione, stoccaggio e distribuzione degli oli minerali.

  • art. 288, par. 5, TFUE

    Le raccomandazioni dell’Unione europea non hanno efficacia vincolante diretta, ma devono essere prese in considerazione dal giudice nazionale quando chiariscono l’interpretazione del diritto dell’Unione o delle disposizioni nazionali attuative.

Massime di principio

  • Il nulla osta richiesto per la variazione della titolarità o il trasferimento della gestione di un deposito commerciale di oli minerali presuppone una verifica effettiva dell’affidabilità economica e dei requisiti soggettivi del subentrante; l’Amministrazione può negarlo quando risultino violazioni gravi e ripetute della disciplina su accise, IVA o tributi doganali.
  • La valutazione dell’affidabilità dell’operatore nel settore dei prodotti energetici deve essere globale e complessiva, non limitata all’esame atomistico delle singole condotte, e può fondarsi su un insieme di elementi indiziari, in ragione della finalità preventiva di contrasto alle frodi e di tutela dell’interesse erariale.
  • La successiva regolarizzazione di violazioni fiscali o la definizione delle relative pendenze non elimina il fatto storico della violazione e non impedisce all’Amministrazione di valutarlo, insieme agli altri elementi, ai fini del giudizio di affidabilità soggettiva.
  • La comunicazione preventiva di inizio attività per gli impianti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali deve essere trasmessa all’autorità amministrativa competente individuata dalla legge; l’invio al SUAP, quando la competenza appartenga alla Regione, non sostituisce validamente tale comunicazione.
  • Nel giudizio amministrativo, il termine per il deposito della memoria finale e quello per il deposito dei documenti sono distinti e il loro mancato rispetto determina l’inutilizzabilità degli atti tardivi; una memoria finale non può essere convertita in memoria di replica per beneficiare di un termine più breve.
  • Le raccomandazioni dell’Unione europea, pur prive di efficacia vincolante diretta, devono essere considerate nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni nazionali attuative; l’Amministrazione che si conformi ai relativi orientamenti non necessita, di regola, di una motivazione ulteriore, salvo la specificazione degli elementi fattuali del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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