Cassazione Penale, Sentenza n. 22958/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ricorreva avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato il provvedimento del GIP del 19/07/2022 di sequestro preventivo disposto ex art. 640-quater c.p., in relazione a ipotesi di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio della motivazione per omissione o motivazione meramente apparente: mancata considerazione della massiva cancellazione di dati dal data-base comunale di Casal del Principe; mancata valutazione dell'inosservanza dell'obbligo di svolgere 20 ore settimanali da parte dell'indagato e della documentazione prodotta; sottovalutazione delle note del Segretario comunale (23/04/2020 - 19/10/2020) come prova di consapevolezza e preordinazione; errata esclusione della configurabilità dell'art. 640-bis c.p. in relazione a erogazioni INPS risultanti da false dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e che tale vizio comprende anche la totale assenza o la motivazione meramente apparente. Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva fornito una valutazione motivata e circostanziata, indicando l'assenza di indizi sufficienti per dimostrare un complesso meccanismo truffaldino e rilevando che, quanto alla posizione specifica dell'indagato, essa sembrava riconducibile a mera omissione di informazioni. La Corte ha altresì rilevato che il Pubblico Ministero non ha dimostrato in che modo l'indagato fosse a conoscenza della comunicazione delle ore quando tale incombenza spettava ad altri soggetti. Le censure sono state giudicate manifestamente infondate e l'ordinanza impugnata è stata considerata immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 640-quater cod. pen.
Norma richiamata come fondamento del sequestro preventivo per profitto del reato; nella sentenza è oggetto del provvedimento di sequestro annullato dal Tribunale del riesame
art. 640-bis cod. pen.
Fattispecie di truffa mediante indebita percezione di erogazioni pubbliche; il Procuratore sosteneva la sua configurabilità, la valutazione del Tribunale del riesame l'ha ritenuta allo stato non dimostrata nei confronti dell'indagato
art. 325 cod. proc. pen.
Limite del ricorso per cassazione contro provvedimenti relativi a misure cautelari reali: è ammesso solo per violazione di legge; nella sentenza la Corte ricorda questo presupposto e lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite nella parte in cui il testo del ricorso è riportato nei limiti necessari per la motivazione: norma procedurale sulla specificazione dei motivi in cassazione in materia penale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze che dispongono o annullano sequestro preventivo è ammissibile prevalentemente per violazioni di legge formali o per motivazioni del tutto assenti o meramente apparenti; non basta contestare la diversa valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice del merito
- Il giudice del riesame deve esporre una motivazione minima, coerente e comprensibile: se la motivazione non è radicalmente carente, la Corte di Cassazione non entra nel merito valutativo degli indizi
- Per sostenere la legittimità di un sequestro preventivo per profitto del reato il pubblico ministero deve indicare elementi specifici e collegamenti probatori che dimostrino il fumus commissi delicti e il periculum; mere deduzioni non suffragate da evidenze collegate all'operato dell'indagato possono risultare insufficienti
- La presenza di cancellazioni di dati o di anomalie documentali richiede che si dimostri il ruolo attivo o la consapevolezza dell'indagato rispetto a quelle condotte: la semplice esistenza di cancellazioni non prova automaticamente la responsabilità penale senza un nesso causale chiaro
- Quando la comunicazione di informazioni o l'inserimento di dati è formalmente competenza di altri soggetti, occorre accertare la partecipazione o la cooperazione dell'indagato per ritenere integrata la fattispecie truffaldina; altrimenti la posizione può configurarsi come omissione, con diversa valutazione cautelare
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