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Sentenza

Sentenza n. 5080/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202303542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'accertamento di conformità relativo a opere eseguite in difformità da una SCIA riguardante un fabbricato rurale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per sanare opere eseguite in difformità rispetto alla SCIA n. 480/2015, tra cui modifiche alla distribuzione interna, alla copertura, alle aperture, alle quote dei solai, alle aree esterne e a volumi pertinenziali. Il Comune aveva respinto l'istanza per tre ragioni: mancata documentazione della legittimità e consistenza preesistente dell'immobile; asserito incremento della volumetria derivante dalla modifica della copertura; necessità della previa approvazione di un piano urbanistico esecutivo ai sensi dell'art. 161 delle NTA del PRG. La società aveva contestato tali motivi deducendo violazione del d.P.R. n. 380/2001, delle NTA e del regolamento edilizio comunale, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità manifesta e omessa valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. In appello ha censurato la sentenza del TAR, sostenendo che l'art. 161 delle NTA non imponesse sempre un piano attuativo, che gli interventi fossero riconducibili al restauro e risanamento conservativo e non alla ristrutturazione o nuova edificazione, che non vi fosse aumento di superficie, volume o cambio d'uso e che la verificazione avesse accertato la preesistenza dell'edificio prima del 1967 e la riduzione della consistenza volumetrica.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il diniego perché il Comune aveva interpretato l'art. 161 delle NTA come imponendo necessariamente la previa approvazione di un piano urbanistico esecutivo, mentre il comma 6 prevedeva alternativamente l'approvazione del progetto o di strumenti urbanistici esecutivi e il comma 7 assoggettava al piano esecutivo soltanto gli interventi di ristrutturazione o nuova edificazione. Il provvedimento comunale non aveva spiegato perché l'intervento dovesse essere sottoposto a pianificazione attuativa anziché alla mera approvazione progettuale e non aveva dimostrato che le opere fossero qualificabili come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. La natura conservativa dell'intervento, l'assenza di mutamento di destinazione d'uso e la lieve riduzione della superficie e del volume risultavano inoltre confermate dalla verificazione. Sono state ritenute illegittime anche le ulteriori ragioni del diniego: l'art. 21, comma 3, del regolamento edilizio non era applicabile, poiché la verificazione aveva accertato che il fabbricato esisteva già prima dell'entrata in vigore della legge n. 765/1967; inoltre, l'asserito incremento volumetrico era smentito dagli accertamenti tecnici, dai quali emergeva una riduzione della superficie e della volumetria complessive. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato gli atti impugnati in primo grado e condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 per il doppio grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità e richiede la verifica della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile.

  • art. 32 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato in relazione alla qualificazione delle variazioni come essenziali.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), d.P.R. n. 380/2001

    Le opere sono state confrontate con le categorie del restauro e risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia e della nuova costruzione; il giudice ha escluso che il Comune avesse dimostrato l'appartenenza dell'intervento alle ultime due categorie.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È richiamato con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi e alla valutazione delle osservazioni dell'interessato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per l'esame in appello dei motivi riproposti in via devolutiva.

  • art. 66 c.p.a.

    È richiamato per la verificazione disposta dal TAR al fine di ricostruire epoca, consistenza e caratteristiche dell'immobile.

  • art. 21, comma 3, del regolamento edilizio comunale

    per gli edifici costruiti successivamente all’entrata in vigore della legge 765 del 6 agosto 1967 non possono essere consentiti gli interventi ... nel caso in cui le opere ... determinino modifiche di parti dell’edificio abusivamente realizzate

    La disposizione non era applicabile perché il fabbricato era stato accertato come preesistente al 1967.

  • art. 161, commi 6 e 7, delle NTA del PRG comunale

    all’approvazione di progetto o strumenti urbanistici esecutivi

    Il comma 6 non impone indiscriminatamente un piano attuativo, prevedendo l'alternativa tra approvazione del progetto e strumenti esecutivi; il comma 7 riferisce l'obbligo di piano agli interventi di ristrutturazione o nuova edificazione.

  • artt. 39 e 40 delle NTA del PRG comunale

    Sono state richiamate dal Comune per sostenere il divieto dell'incremento volumetrico, ma il presupposto fattuale dell'aumento di volume è stato smentito dagli accertamenti tecnici.

Massime di principio

  • Quando una disciplina urbanistica prevede alternativamente l'approvazione del progetto o di strumenti urbanistici esecutivi, l'amministrazione non può imporre automaticamente il piano attuativo, ma deve motivare specificamente le ragioni per cui l'intervento richieda la pianificazione esecutiva anziché la sola approvazione progettuale.
  • L'obbligo di previa approvazione di un piano urbanistico esecutivo previsto per interventi di ristrutturazione o nuova edificazione non può essere applicato a opere che l'amministrazione non abbia puntualmente qualificato come appartenenti a tali categorie, soprattutto quando l'intervento è stato assentito come restauro e risanamento conservativo.
  • Il diniego di accertamento di conformità non può fondarsi sull'asserito incremento di superficie o volumetria quando la documentazione tecnica e la verificazione disposta nel giudizio dimostrino, anche solo in termini non contestati dall'amministrazione, una riduzione della consistenza complessiva dell'immobile.
  • Una disposizione regolamentare che limita gli interventi su edifici realizzati dopo una determinata data non è applicabile quando sia stata accertata, sulla base di elementi documentali e aerofotogrammetrici, la preesistenza dell'edificio alla data prevista dalla norma.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, il giudice deve esaminare anche le ulteriori ragioni ostative quando siano riproposte in appello; l'illegittimità di ciascuna ragione autonomamente posta a fondamento del diniego conduce all'annullamento dell'atto.
  • La qualificazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata considerando la concreta incidenza delle opere sul manufatto preesistente, sulla destinazione d'uso, sulla sagoma, sulla superficie e sulla volumetria, non potendo derivare dal solo dato formale della presenza di modifiche interne o della sostituzione di elementi costruttivi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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