Sentenza n. 1025/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per una scuola dell'infanzia, fondato principalmente sulla ritenuta mancanza del certificato di agibilità dei locali
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'USR Puglia relativo alla domanda di riconoscimento della parità scolastica per l'anno 2026/2027, nonché il preavviso di rigetto e, ove occorrente, la clausola del bando che richiedeva la produzione del certificato di agibilità. Ha dedotto, congiuntamente, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, illogicità manifesta, erroneità e difetto di motivazione, nonché violazione della disciplina sulla parità scolastica, delle relative disposizioni regolamentari e della lex specialis. La società sosteneva di avere prodotto una segnalazione certificata di agibilità del 2018 insieme alla domanda e una segnalazione aggiornata del 23 aprile 2026, depositata il 21 maggio 2026, corredata dall'attestazione di presentazione della SCIA antincendio. Il diniego era stato motivato anche dalla mancata produzione di ulteriori documenti, ma l'Amministrazione ha riconosciuto in giudizio che tali documenti potevano essere integrati successivamente e che la ragione sostanziale del rigetto era la pretesa mancanza del certificato di agibilità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che la normativa primaria e secondaria sulla parità scolastica non impone l'allegazione, a pena di decadenza o inammissibilità, di uno specifico certificato di agibilità, richiedendo invece la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Nel caso concreto, l'affermazione dell'USR circa l'assenza della documentazione sull'agibilità era smentita dagli atti procedimentali, poiché erano state prodotte due segnalazioni certificate di agibilità, una con la domanda e una successivamente, comunque prima del provvedimento finale. Il giudice ha escluso che la relazione dell'USR depositata in giudizio potesse integrare postumamente la motivazione del diniego. Ha inoltre ritenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o integrazioni e valutare l'effettiva disponibilità e idoneità dei locali, senza respingere l'istanza per una mera carenza formale emendabile e senza considerare l'apporto documentale del 21 maggio 2026. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato da deficit istruttorio e motivazionale e fondato sull'introduzione di una barriera preclusiva non prevista dall'ordinamento. Il TAR ha ordinato all'USR di riesaminare l'istanza entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, valutando tutta la documentazione originaria e successivamente integrata e rispettando gli effetti conformativi della pronuncia. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il procedimento è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, cui la ricorrente ha risposto producendo ulteriore documentazione.
art. 1, comma 4, l. 62/2000
la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti
La disposizione richiede la disponibilità e l'idoneità dei locali secondo la normativa vigente, ma non impone la produzione del certificato di agibilità quale documento da allegare necessariamente alla domanda a pena di decadenza o inammissibilità.
art. 1, comma 7, lett. c), d.m. istruzione n. 267/2007
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
La disciplina regolamentare richiede che i locali destinati alla formazione siano conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, senza configurare la mancanza formale del certificato di agibilità come causa automatica di rigetto.
punto 3.6, lett. c), d.m. istruzione n. 83/2008
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
Le linee guida attuative devono essere interpretate nel senso che rileva l'effettiva disponibilità e idoneità dei locali, verificabile anche mediante chiarimenti e integrazioni documentali.
art. 4, comma 1, d.P.R. 151/2011
segnalazione certificata di inizio attività
La presentazione della SCIA antincendio è stata considerata parte della documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dei locali.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
rideterminarsi nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni
Consente al giudice, nell'accogliere il ricorso, di imporre all'Amministrazione l'adozione delle misure necessarie all'attuazione della sentenza e alla riedizione del potere secondo gli effetti conformativi stabiliti.
Massime di principio
- Nelle procedure per il riconoscimento della parità scolastica, la normativa richiede la disponibilità e l'idoneità dei locali, arredi e attrezzature secondo le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, ma non prevede che il certificato di agibilità o la segnalazione certificata di agibilità debbano essere necessariamente allegati alla domanda a pena di decadenza o inammissibilità.
- L'Amministrazione scolastica non può respingere un'istanza di riconoscimento della parità scolastica per la mera mancanza formale di una certificazione quando la documentazione prodotta, originariamente o prima dell'adozione del provvedimento finale, consenta di verificare la disponibilità e l'idoneità dei locali; in tal caso deve valutare la documentazione e, se necessario, chiedere chiarimenti o integrazioni.
- È illegittimo il diniego fondato sull'assenza di un documento quando dagli atti del procedimento risulta che il documento, o documentazione equivalente rilevante ai fini della verifica, era stato prodotto dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento finale.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante una relazione depositata nel giudizio, quando gli elementi successivamente prospettati non risultino dal provvedimento impugnato.
- In sede di riesame conseguente all'annullamento del diniego, l'Amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione originaria e quella tempestivamente integrata nel procedimento, rispettando il vincolo conformativo derivante dalla sentenza e senza introdurre preclusioni documentali non previste dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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