Sentenza n. 8245/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R642 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R642); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R642 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R642 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R642); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R642 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE che disponevano la decadenza dagli incentivi relativi a richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, il recupero degli incentivi già erogati e la restituzione di 2.022 TEE per euro 361.118,66, nonché i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, chiedendo anche, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse RVC. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, con cui il GSE aveva richiesto la restituzione di 2.022 TEE, per complessivi euro 361.118,66, compresi quelli riferibili alla medesima RVC. Dal testo della sentenza non risultano esposti specifici vizi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per rinuncia in seguito alla sopravvenuta sostituzione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia è intervenuta dopo che il GSE aveva rigettato, con un successivo provvedimento sostitutivo dell'atto originariamente impugnato, l'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse alla definizione della controversia. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese per giusti motivi, individuati nella sopravvenienza che aveva indotto la ricorrente a rinunciare.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata, consente la definizione del giudizio per rinuncia.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
La ricorrente aveva proposto un'istanza di riesame; il successivo provvedimento del GSE, sostitutivo di quello impugnato, ha determinato la rinuncia al giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso e ai motivi aggiunti consente al giudice amministrativo di definire il giudizio dichiarandone l'estinzione, senza esaminare i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- La sostituzione integrale del provvedimento impugnato mediante un successivo atto amministrativo può determinare l'elisione dell'interesse alla decisione sul provvedimento originario e giustificare la rinuncia al giudizio.
- La sopravvenienza che abbia indotto la parte ricorrente a rinunciare al giudizio costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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