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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 5250 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - RIMBORSO IVA - Ipotesi - Indebito versamento Iva - Diritto per il cedente/prestatore al rimborso dell'Iva versata - Sussiste - Condizione - Negazione in via definitiva del diritto alla detrazione per il cessionario/committente - Rileva - Termine per il rimborso - Prescrizione decennale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che, in applicazione del principio di neutralità dell’IVA, il cedente/prestatore ha diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata quando la detrazione è stata definitivamente negata al cessionario/committente. Il relativo diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c. e non al termine biennale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto del cedente/prestatore a ottenere la restituzione dell’IVA versata indebitamente, dopo che al cessionario/committente era stata negata in via definitiva la detrazione dell’imposta. Il punto centrale era anche stabilire quale termine di decadenza o prescrizione si applicasse alla domanda di rimborso: il termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 oppure il termine ordinario decennale di prescrizione.

Norme richiamate

  • Art. 2946 del Codice civile

    Il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente versata è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    Il termine biennale previsto per determinate domande di rimborso non si applica al diritto del cedente/prestatore alla restituzione dell’IVA indebitamente versata nel caso esaminato.

  • Principio di neutralità dell’IVA

    L’IVA deve gravare sul consumatore finale e non costituire un costo definitivo per gli operatori economici; pertanto, quando la detrazione viene definitivamente negata al cessionario/committente, il cedente/prestatore può chiedere il rimborso dell’imposta versata senza causa.

Massime di principio

  • Quando l’IVA è stata versata dal cedente/prestatore ma la detrazione è stata definitivamente negata al cessionario/committente, può sorgere il diritto del cedente al rimborso per evitare che l’Erario incassi un’imposta priva di corrispondente detrazione.
  • La definitività del diniego della detrazione al cessionario/committente costituisce una condizione rilevante per il rimborso: prima di tale momento, il diritto potrebbe non essere attuale o potrebbe richiedere ulteriori verifiche.
  • Per questa specifica pretesa restitutoria si applica, secondo il principio enunciato, la prescrizione ordinaria decennale e non il termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
  • La domanda di rimborso deve comunque essere adeguatamente documentata, dimostrando sia l’effettivo versamento dell’IVA sia il diniego definitivo della detrazione e l’assenza di un indebito arricchimento del cedente.

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