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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18210/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 69, comma 4, cod.pen.: la Corte di appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. ma l'aveva ritenuta ininfluente ai fini della rideterminazione della pena in forza del divieto di prevalenza previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., posto in contrasto con la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto comma. Dopo la sentenza impugnata la Corte costituzionale (sent. n. 141/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 69, comma 4, che vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, chiedendone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio di bilanciamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato che la norma su cui si era basato il giudice del rinvio (ultimo comma art. 69 cod.pen.) è stata successivamente dichiarata incostituzionale nella parte che impediva la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4. Ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. e ha disposto il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame e nuova determinazione del trattamento sanzionatorio tenendo conto della declaratoria di incostituzionalità.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta dalla Corte di appello come circostanza attenuante personale rilevante; la Corte di Cassazione indica che, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69, comma 4, tale attenuante può essere effettivamente valorizzata nel bilanciamento con la recidiva reiterata.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    La disposizione, nella parte che vietava la prevalenza di alcune circostanze attenuanti (in particolare art. 62, n. 4) sulla recidiva reiterata, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 141/2023). Pertanto non può più impedire al giudice di bilanciare e, se del caso, far prevalere l'attenuante.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata che, prima della declaratoria, veniva fatta prevalere automaticamente su alcune attenuanti. La Corte dispone che la recidiva non deve più automaticamente annullare l'effetto di talune attenuanti: va effettuato un giudizio di bilanciamento proporzionale.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza e ragionevolezza è richiamato dalla Corte Costituzionale come parametro per valutare la proporzionalità della pena; l'automatismo di prevalenza della recidiva era ritenuto incompatibile con tale principio quando conduce a pene sproporzionate.

  • art. 27 Cost., primo e terzo comma

    Richiamati in quanto dal principio di proporzionalità della pena desumibile da tali norme deriva l'esigenza che il giudice possa modulare la pena anche valorizzando attenuanti che rendano la sanzione adeguata al disvalore del fatto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 141/2023

    Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen. nella parte in cui vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma. Tale pronuncia è la ragione principale per cui la Cassazione ha annullato e rinviato il giudizio di bilanciamento.

  • Giurisprudenza costituzionale richiamata (es. sent. n. 251/2012)

    Precedenti pronunce che avevano già criticato il meccanismo di divieto di prevalenza perché poteva produrre risposte sanzionatorie sproporzionate rispetto al fatto concreto; la Corte Costituzionale ha richiamato tali ragioni nel motivare la declaratoria di illegittimità.

Massime di principio

  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., il giudice di merito deve effettuare un concreto giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti (in particolare art. 62, n. 4) e la recidiva reiterata (art. 99, comma 4), senza automatismi che diano prevalenza assoluta alla recidiva.
  • La recidiva reiterata non annulla automaticamente gli effetti di talune attenuanti: occorre valutare la gravità oggettiva e soggettiva del reato e mantenere il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27 Cost.
  • Se il riconoscimento di un'attenuante può evitare l'imposizione di una pena manifestamente sproporzionata rispetto al fatto (es. condotte di modesto disvalore), il giudice deve tenerne conto e può rideterminare la pena conseguentemente.
  • I giudizi formulati prima della sentenza costituzionale che si siano basati sull'automatismo del divieto di prevalenza possono essere impugnati in Cassazione e, se confermata l'incostituzionalità applicabile, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
  • In sede di nuovo giudizio il giudice deve motivare in modo concreto il bilanciamento operato, esplicitando perché ha ritenuto prevalente o non prevalente l'attenuante rispetto alla recidiva, per evitare soluzioni arbitrarie o meramente formali.

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