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Sentenza

Sentenza n. 5929/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del silenzio diniego serbato l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 a fronte dell'istanza di accesso agli atti del Sig. Renato Quinto del 21.10.2025, ricevuta dall'Amministrazione in pari data, e quindi PER L'ACCERTAMENTO del diritto dell'odierno ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso, relativi all'Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati - Autista d'Ambulanza - Area degli Operatori, CON CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti all'ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., recante l'ordine di esibizione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente

Giustizia amministrativa202515766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti di una procedura selettiva, limitatamente ai verbali, giudizi e atti della commissione e delle sottocommissioni relativi alla prova pratica dei concorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo aver sostenuto la prova pratica di guida nell'ambito di una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di operatori tecnici specializzati autisti d'ambulanza, apprendeva la propria mancata ammissione alla prova orale. Presentava quindi istanza di accesso per ottenere la scheda individuale di valutazione, il verbale della prova pratica, la rappresentazione grafica del percorso e tutti i verbali, note, giudizi e atti della commissione e delle sottocommissioni, indicando quale finalità la verifica della legittimità della mancata ammissione e l'eventuale tutela giurisdizionale e risarcitoria. L'amministrazione non riscontrava l'istanza entro trenta giorni, formando il silenzio-diniego, e successivamente trasmetteva soltanto la scheda di valutazione individuale, senza ostendere la restante documentazione richiesta, in particolare gli atti relativi alle prove pratiche degli altri concorrenti. L'amministrazione sosteneva di avere differito l'accesso mediante una nota che, tuttavia, secondo il TAR, riguardava esclusivamente l'esame delle richieste di autotutela e non il differimento dell'accesso. Il ricorrente deduceva, in sostanza, la lesione del proprio diritto di accesso difensivo, evidenziando la necessità di esaminare complessivamente l'operato della commissione e le valutazioni comparative per verificare eventuali vizi di legittimità della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando la cessata materia del contendere limitatamente ai documenti già ostesi dall'amministrazione e ordinando a ARES 118 di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e su istanza di parte, l'esibizione e l'estrazione di copia degli ulteriori atti richiesti e non ancora ostesi, inclusi i verbali, le note, i giudizi e gli atti adottati dalla commissione e dalle sottocommissioni con riferimento alla prova pratica dei concorrenti. Il giudice ha ritenuto che l'accesso limitato alla sola scheda individuale non fosse sufficiente, poiché la procedura concorsuale è comparativa e la verifica della ragionevolezza e legittimità delle valutazioni può richiedere l'esame complessivo degli atti e dei giudizi espressi nei confronti dei candidati ammessi alle prove successive. Il ricorrente, candidato non ammesso alla prova orale, possiede un interesse qualificato, concreto, attuale e strumentale alla conoscenza della documentazione, necessaria per valutare l'esperibilità di iniziative giurisdizionali. Non è stata ritenuta ostativa la riservatezza dei concorrenti, poiché la partecipazione alla selezione implica l'accettazione della comparazione e gli atti concorsuali acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti; non risultavano inoltre coinvolti dati sensibili. Sono state escluse anche le difficoltà organizzative dell'amministrazione quale ragione per negare l'accesso. Il TAR ha inoltre rilevato che il differimento, in quanto eccezione all'interesse ostensivo, avrebbe dovuto essere espresso e motivato, indicando il concreto rischio di pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'azione amministrativa. Le spese sono state poste a carico di ARES 118 e liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso documentale; il candidato escluso da una procedura selettiva è legittimato a ottenere gli atti concorsuali necessari alla cura e alla tutela della propria posizione giuridica.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il mancato riscontro dell'amministrazione entro trenta giorni comporta il silenzio-diniego sull'istanza di accesso.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'ambito del giudizio in materia di accesso, di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.

Massime di principio

  • Il candidato non ammesso a una fase successiva di una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato, concreto, attuale e strumentale ad accedere agli atti relativi alla propria prova e agli atti comparativi riguardanti gli altri concorrenti, quando tali documenti siano necessari per valutare la legittimità della mancata ammissione e per l'eventuale tutela giurisdizionale.
  • Nelle procedure concorsuali l'accesso difensivo non può essere limitato ai soli atti individuali del richiedente quando la legittimità della valutazione dipende dal carattere comparativo della selezione e dall'esame complessivo dei giudizi espressi sui candidati.
  • La partecipazione a una procedura concorsuale comporta, quanto agli atti acquisiti alla procedura e concernenti la comparazione delle prove, l'assenza di una controinteressenza tecnica dei concorrenti, salvo che l'istanza riguardi dati sensibili o altri dati specificamente protetti.
  • Il differimento dell'accesso, quale eccezione all'interesse ostensivo, deve essere disposto in modo espresso e motivato, indicando le ragioni concrete per cui la conoscenza dei documenti potrebbe impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
  • Difficoltà organizzative dell'amministrazione, anche connesse al numero elevato di richiedenti o di documenti, non costituiscono di per sé una ragione legittima per negare l'accesso agli atti di una procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoSilenzio della pubblica amministrazione

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