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Sentenza

Sentenza n. 8421/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055998451900 spedita in data 25 novembre 2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.

Giustizia amministrativa202602594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 25 novembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, con ordine all'Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo l'Amministrazione comunicato il favorevole esito dell'istanza. L'Amministrazione ha inoltre riferito che la domanda era stata validata il 24 febbraio 2026 e che il titolo di soggiorno era stato consegnato al ricorrente il 28 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando sia la dichiarazione del ricorrente sia l'intervenuto rilascio e consegna del permesso di soggiorno, che hanno fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, euro 903,25 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla decisione in rito sul ricorso avverso il silenzio.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale

    Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, tenendo conto dell'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022

    Consente di determinare il compenso considerando le caratteristiche dell'attività prestata, dell'affare trattato e il risultato del giudizio, con riduzione per la pronuncia in rito ai sensi del comma 9.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e questo viene rilasciato o consegnato all'interessato, facendo venir meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia giudiziale.
  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, corroborata dall'intervenuta definizione favorevole dell'istanza amministrativa, costituisce elemento idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità del giudizio sul silenzio.
  • In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando sussistono giusti motivi connessi alle modalità di definizione della controversia.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso del difensore è determinato in relazione all'attività concretamente svolta e ai parametri forensi applicabili, con le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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