Sentenza n. 695/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 22 T.U.I.
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso, rilasciato nel 2022 nell’ambito del decreto flussi 2021, disposta dopo che il datore di lavoro aveva manifestato la sopravvenuta carenza di interesse all’assunzione. Ha dedotto la violazione dell’art. 22 T.U.I. e delle circolari ministeriali del 2006 e del 2007, sostenendo che, nei casi di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dovuta a cessazione dell’azienda, decesso o sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, lo straniero dovrebbe poter ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, quale tutela per chi non abbia potuto completare l’iter di regolarizzazione per cause non imputabili. La Prefettura si è costituita con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’ingresso per lavoro subordinato non sia libero, ma dipenda dalle esigenze manifestate da uno specifico datore di lavoro e dal rilascio di un nulla osta riferito all’assunzione presso quel datore. La sopravvenuta indisponibilità del datore non è quindi irrilevante, poiché priva di efficacia il nulla osta e incide sul presupposto del permesso di soggiorno, condizionato alla formalizzazione e all’effettiva esecuzione dello specifico rapporto di lavoro. Il giudice ha distinto tale situazione da quella dello straniero che, dopo essere entrato, abbia formalizzato il contratto e successivamente perso il lavoro per licenziamento o altra ragione, caso nel quale può operare la tutela collegata al permesso per attesa occupazione. Nel caso concreto non è stato dimostrato che il ricorrente si fosse attivato tempestivamente per formalizzare il rapporto: egli aveva chiesto la convocazione presso l’Ufficio soltanto nel 2025 e non risultavano iniziative tra il 2023 e il 2025. Inoltre, il datore aveva precisato nel 2023 che la richiesta riguardava un contratto a tempo determinato di dodici mesi, già scaduto quando il ricorrente aveva ottenuto il visto. Il ritardo non è stato pertanto ritenuto integralmente estraneo alla condotta del ricorrente. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro subordinato è riferito all’assunzione dello straniero presso uno specifico datore di lavoro; il titolo di ingresso e il successivo permesso di soggiorno sono collegati alla formalizzazione e all’effettiva esecuzione di quello specifico rapporto lavorativo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è funzionalmente e soggettivamente collegato all’assunzione presso lo specifico datore di lavoro che ne ha fatto richiesta; la sopravvenuta indisponibilità di tale datore può quindi giustificarne la revoca quando venga meno il presupposto concreto dell’ingresso lavorativo.
- La tutela che consente allo straniero di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di perdita del lavoro presuppone la precedente formalizzazione del rapporto di lavoro e l’ingresso nella fase di effettiva esecuzione del rapporto; non si applica automaticamente quando il rapporto non sia mai stato formalizzato.
- L’assenza di iniziative tempestive dello straniero per completare gli adempimenti necessari alla formalizzazione del rapporto può rendere a lui imputabile, almeno in parte, la mancata conclusione dell’iter, escludendo la riconducibilità dell’impedimento a cause completamente estranee alla sua volontà.
- Nel procedimento relativo all’ingresso per lavoro subordinato, il decorso di un notevole lasso di tempo e la scadenza del periodo contrattuale originariamente richiesto possono incidere sulla perdurante efficacia del nulla osta, se nel frattempo il rapporto non è stato formalizzato.
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