Cassazione Penale, Sentenza n. 16714/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione con tre motivi: (1) vizio per abnormità e carenza motivazionale dell'ordinanza che, dopo la sentenza di patteggiamento, ha imposto la confisca senza contraddittorio e senza specificare i beni; (2) violazione di legge per mancata fissazione di udienza camerale 'ad hoc' con preavviso alle parti (artt.127, 130 c.p.p.) e quindi nullità dell'atto integrativo; (3) carenza di motivazione e assenza di contraddittorio con riferimento alla confisca dei beni oggetto di sequestro probatorio, mancanza di specificazione dei beni, pendenza di altre posizioni soggettive concorrenti, e rilievo che tali beni non sarebbero suscettibili di confisca obbligatoria né di illecita detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi omogenei e, richiamando la giurisprudenza sulle correzioni per errore materiale (art.130 c.p.p.) e sui limiti di tale strumento, ha constatato che l'integrazione della sentenza con ordine di confisca è teoricamente possibile ma nel caso concreto il provvedimento adottato è viziato: è stato emanato fuori da un contraddittorio in camera di consiglio, manca la puntuale individuazione dei beni e delle ragioni acquisitive (confondendo sequestro preventivo e probatorio). Per tali ragioni la Corte ha annullato senz'altro l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al tribunale competente per il prosieguo, disponendo che, prima di eventuale nuova misura, il giudice verifichi la legittimazione delle parti interessate circa la titolarità dei beni e proceda secondo le garanzie richieste.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: richiamata come quadro procedurale in cui è intervenuta la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 110 c.p.
Norma sulla concorso di persone nel reato: richiamata quale riferimento ai reati ascritti all'imputato.
art. 452‑quaterdecies c.p.
Norma che prevede la confisca per le cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono prodotto/profitto del reato; la Corte ricorda che tale confisca è obbligatoria in certi casi e che, se omessa, può (in linea di principio) essere integrata con la procedura di correzione materiale se non comporta modifica essenziale della decisione.
art. 130 cod. proc. pen.
Disciplina della correzione degli errori materiali: la Corte analizza i limiti di applicazione, affermando che l'art.130 può correggere omissioni formali o statuizioni accessorie predeterminate (es. confisca obbligatoria) purché l'integrazione non modifichi essenzialmente la decisione e non sopporti carattere di revisione sostanziale.
art. 127 cod. proc. pen.
Rilevato in relazione all'obbligo di contraddittorio/udienza camerale per atti integrativi; la mancata osservanza delle garanzie camerali può incidere sulla validità del provvedimento.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vincoli sul sequestro probatorio e alle modalità di acquisizione dei beni al processo, con riferimento ai limiti della confisca su beni sottoposti a sequestro probatorio.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che identifica i motivi di ricorso per cassazione: gli articoli sono invocati per inquadrare i vizi dedotti (carenza motivazionale, violazione di legge, omissioni procedurali).
art. 535 comma 4 cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata sul tema delle omissioni correggibili: omessa statuizione accessoria può essere sanata con art.130 se non è componente essenziale dell'atto.
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamato come rimedio alternativo previsto per la formazione del giudicato in ipotesi di ablazione obbligatoria; la Corte distingue i rimedi esperibili a seconda della fase e della natura dell'omissione.
art. 625‑bis cod. proc. pen.
Menziionato nella giurisprudenza come il rimedio per errori di fatto nelle decisioni della Corte di Cassazione; usato per distinguere le ipotesi non sanabili con art.130.
Massime di principio
- L'omissione di una statuizione accessoria obbligatoria (es. confisca obbligatoria) non determina automaticamente nullità e, se non incide sulla decisione sostanziale, può essere integrata con la procedura di correzione prevista dall'art.130 c.p.p.; tuttavia tale strumento non può essere usato per modificare la sostanza della sentenza.
- La correzione ex art.130 c.p.p. è ammessa solo per errori materiali o omissioni formali/obbligatorie che non richiedano una nuova valutazione del merito; se l'integrazione comporta modifiche essenziali o inesistenza di contraddittorio, l'atto può essere annullato.
- La disposizione successiva di confisca dopo una sentenza di applicazione della pena richiede un adeguato contraddittorio (udienza camerale o altro procedimento con preavviso) e la puntuale individuazione dei beni e delle ragioni di acquisizione; la mancata specificazione e l'assenza di contraddittorio possono rendere viziato il provvedimento.
- Prima di disporre la confisca occorre verificare che i beni rientrino nelle categorie suscettibili di ablazione (es. cose usate per commettere il reato, prodotto o profitto dello stesso) e accertare la titolarità/diritti di terzi: il giudice deve valutare legittimazione e posizioni concorrenti.
- In presenza di sequestro probatorio, particolare cautela è richiesta: l'acquisizione al patrimonio dello Stato o la confisca non può essere disposta senza adeguata motivazione e garanzie processuali, specie se sussistono posizioni soggettive concorrenti.
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