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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2407/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: (1) contestazione della sussistenza del dolo per bancarotta fraudolenta documentale e invocazione della "bancarotta riparata" in ragione di una presunta reintegrazione patrimoniale e di un concordato che avrebbe soddisfatto i creditori; si lamenta inoltre l'erronea applicazione dell'art. 216 L.F.; (2) censura del diniego dei benefici (sospensione condizionale della pena) per effetto di una precedente condanna (tentata rapina e lesioni, 1985), che il ricorrente ritiene superata dalla riabilitazione del 30/10/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati sul merito: la cosiddetta "bancarotta riparata" non è dimostrata perché la reintegrazione patrimoniale deve intervenire prima della dichiarazione di fallimento e nel caso era comunque successiva; la riabilitazione non rimuove l'impedimento alla concessione della sospensione condizionale in presenza di precedente condanna a pena detentiva. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate sulla base dell'art. 216, ultimo comma, L.F., in seguito alla declaratoria di incostituzionalità operata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018), e avrebbe dovuto annullare la misura accessoria e demandare la nuova determinazione al giudice di merito. Prima di potere disporre tale riequilibrio, però, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (maturata il 12/04/2020), motivo per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha dichiarato incostituzionale la formulazione che fissava automaticamente la durata di dieci anni, modificando la cornice edittale; perciò le pene accessorie applicate con riferimento alla formulazione dichiarata incostituzionale sono illegali e devono essere riconsiderate dal giudice di merito

  • art. 20 cod. pen.

    Richiamato come principio secondo cui le pene accessorie sono effetto penale della pronuncia di condanna; la Corte osserva che se la commisurazione si è basata su una cornice edittale costituzionalmente nulla, la misura così determinata non può essere conservata

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della disposizione d'arte. 216 L.F. che fissava automaticamente la durata delle pene accessorie a dieci anni; tale declaratoria incide sul procedimento di commisurazione e rende illegittime le pene accessorie determinate sulla base della norma nulla

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025)

    Principio secondo cui la "bancarotta riparata" esclude il reato solo se la reintegrazione del patrimonio è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento; la reintegrazione successiva non cancella il pregiudizio per i creditori e non integra la causa di non punibilità

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912)

    Principio secondo cui la sospensione condizionale della pena non è concedibile a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se successivamente riabilitato

Massime di principio

  • La "bancarotta riparata" è rilevante solo se la reintegrazione patrimoniale avviene prima della dichiarazione di fallimento: ogni reintegrazione successiva non elimina il reato né il pregiudizio per i creditori
  • La semplice denuncia di furto della documentazione contabile non esclude automaticamente il dolo per bancarotta documentale: l'assenza di documenti va provata e collegata all'impossibilità di tenuta o alla condotta dolosa dell'amministratore
  • La riabilitazione non cancella automaticamente gli effetti ostativi alla concessione dei benefici (es. sospensione condizionale) quando la norma richiede l'assenza di precedenti condanne a pena detentiva
  • Se una pena accessoria è stata determinata sulla base di una cornice edittale dichiarata incostituzionale, quella parte della decisione è illegale e deve essere riesaminata dal giudice di merito; tuttavia, se nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio
  • In ricorsi per cassazione che investono anche le pene accessorie, l'impugnazione può validamente instaurare il rapporto processuale relativo al capo di imputazione e consentire il decorso dei termini di prescrizione fino alla decisione di legittimità

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