Cassazione Civile, Ordinanza n. 07537/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia origina da una procedura fallimentare avviata dal pubblico ministero e da un creditore nei confronti di due società, poi sfociata nella dichiarazione di fallimento in estensione di una società e di una persona fisica ritenuta dal giudice di merito amministratore di fatto e parte di una società di fatto insieme ad altre società. La corte d'appello ha confermato l'estensione del fallimento ritenendo provata l'esistenza di una compagine societaria di fatto, l'unitarietà della gestione, il patrimonio comune e l'insolvenza della società di fatto. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in sintesi: 1) difetto di legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento in estensione e invalidità dell'adesione successiva dei creditori e del curatore; 2) impossibilità di applicare l'art. 147 l.f. quando il fallimento originario riguardi una società di capitali e non un imprenditore individuale; 3) violazione dell'art. 2361 c.c. e dell'art. 147 l.f. per insussistenza del presupposto della delibera assembleare e per erroneo richiamo della responsabilità illimitata; 4) violazione del termine annuale di cui all'art. 147, comma 2, l.f.; 5) lesione del diritto di difesa per mancata audizione in reclamo; 6) illegittimità della dichiarazione di fallimento della persona fisica anziché della ditta individuale; 7) lesione del diritto al lavoro per effetto del fallimento; 8) utilizzo di meri indizi e atti di indagine a suo carico senza adeguato contraddittorio; 9) violazione del contraddittorio per trasmissione degli atti al P.M. e asserita non contestazione; 10) nullità per mancata ammissione dell'interrogatorio; 11-13) omesso esame di fatti e documenti relativi ai rapporti con le società e ai trasferimenti di beni e attrezzature.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che l'adesione dei creditori e del curatore all'istanza del P.M. vale come autonoma istanza idonea a radicare il procedimento di fallimento in estensione; che l'art. 147 l.f. si applica, in via estensiva, anche quando il socio già fallito sia una società di capitali che partecipi a una società di fatto; e che la partecipazione di una s.r.l. a una società di persone, anche di fatto, non richiede la previa deliberazione assembleare dell'art. 2361 c.c., trattandosi di atto gestorio dell'organo amministrativo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità; il quinto è stato respinto in parte per novità e in parte perché la difesa era stata comunque garantita nel procedimento; il sesto e il settimo sono stati dichiarati inammissibili per novità; l'ottavo, il nono e il decimo sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti; gli ultimi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 147, commi 1, 2, 4 e 5, l. fall.
"Proposta dal P.M. non legittimato istanza di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l.f., l’adesione ad essa degli originari creditori istanti per il fallimentodella società fallita vale quale istanza autonoma"
L'estensione del fallimento può essere chiesta anche mediante istanza autonoma dei soggetti legittimati; la norma si applica anche alla società di fatto partecipata da società di capitali; il termine annuale di cui al comma 2 opera come limite decadenziale, ma la relativa questione non è stata esaminabile nel caso per novità.
art. 7 l. fall.
Il pubblico ministero può richiedere la dichiarazione di fallimento nei soli casi previsti dalla legge, ma non l'estensione del fallimento ex art. 147 l.f.
art. 2907 c.c.
L'azione civile del pubblico ministero è esercitabile solo nei casi previsti dalla legge.
art. 2361, comma 2, c.c.
La partecipazione di una s.r.l. a una società di persone, anche di fatto, non richiede la previa deliberazione assembleare prevista per le società per azioni.
art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.
L'assunzione di partecipazioni da parte della s.r.l. è atto gestorio dell'organo amministrativo e non richiede, di regola, autorizzazione dei soci, salvo mutamento significativo dell'oggetto sociale.
art. 1 l. fall.
Non è stato necessario accertare specificamente l'assoggettabilità al fallimento della persona fisica sotto il profilo soggettivo, poiché il fallimento è stato dichiarato in estensione.
art. 5 l. fall.
Non occorre un autonomo accertamento dello stato di insolvenza del soggetto colpito dall'estensione quando sia stata accertata l'insolvenza della società di fatto.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto di difesa; la censura è stata respinta o ritenuta inammissibile perché il contraddittorio era comunque stato garantito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione non è stata ritenuta operante nei termini prospettati dal ricorrente, soprattutto rispetto alla parte pubblica contumace in appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente la rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Prescrive l'onere di depositare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, secondo il rigore richiesto per il vizio ex art. 360, n. 5.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione all'istanza di fallimento formulata da un soggetto non legittimato non è priva di effetto se proviene da creditori o altri soggetti autonomamente legittimati: essa vale come istanza autonoma idonea a radicare il procedimento.
- L'art. 147 l.f. si applica in via estensiva anche quando il socio già fallito sia una società di capitali, purché sia accertata l'esistenza di una società di fatto o di una supersocietà di fatto e la relativa insolvenza.
- La partecipazione di una società a responsabilità limitata a una società di persone, anche di fatto, non richiede la delibera assembleare prevista dall'art. 2361 c.c. per le s.p.a., essendo di regola espressione del potere gestorio degli amministratori.
- Nel fallimento in estensione, una volta accertata l'insolvenza della società di fatto, non occorre un autonomo accertamento dello stato di insolvenza del singolo soggetto colpito dall'estensione.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove; il ricorrente deve individuare un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili in cassazione, così come le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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