Cassazione Penale, Sentenza n. 1143/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due con obbligo di soggiorno. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nell'inquadramento ai sensi dell'art. 1 lett. b) D.Lgs. n.159/2011, sostenendo che la valutazione si fondava su carichi pendenti e non su condanne, lamentava il mancato esame dei tre requisiti indicati dalla Corte costituzionale (sent. n.24/2019), in particolare l'assenza della abituale dedizione ad attività illecite, e la insussistenza del requisito di attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che il vizio di motivazione è sindacabile solo se la motivazione è del tutto carente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata: la Corte d'appello ha fondato il giudizio sulla sussistenza di precedenti per reati contro il patrimonio, sulla pendenza per un grave reato in materia di stupefacenti relativo a consistente quantitativo (fatti del 2018), sull'assidua frequentazione di pregiudicati e sulla mancanza di redditi leciti con tenore di vita sproporzionato. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a comprovare la dedizione abituale ad attività illecite e l'attualità della pericolosità. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011 (Codice antimafia)
art. 1 lett. b), art. 4 lett. c), art. 10 comma terzo
Definisce la figura del socialmente pericoloso e i presupposti per le misure di prevenzione; l'art.10 comma terzo limita il ricorso per cassazione a censure di diritto contro i provvedimenti di prevenzione
Legge 27 dicembre 1956 n. 1423
Richiamata come disciplina storica che già limitava i mezzi di impugnazione nei procedimenti di prevenzione, a conferma della speciale disciplina di tali provvedimenti
Legge 31 maggio 1965 n. 575
art. 3 ter, secondo comma
Richiamata per evidenziare la continuità della disciplina sulla prevenzione e sui limiti di sindacato nelle fasi successive
Costituzione
Invocata in relazione alla nullità del provvedimento per totale carenza di argomentazione, come parametro di correttezza del processo giurisdizionale
Codice di procedura penale
art. 125 comma 3; art. 616
Art.125 comma 3 richiamato in relazione ai requisiti della motivazione; art.616 disciplina la condanna alle spese e le altre conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili
D.Lgs. 06/09/2011 n.159
Richiamato nel contesto delle conseguenze della mancanza di adeguata motivazione e della natura imprescindibile dell'apparato giustificativo del provvedimento
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per questioni di diritto; le doglianze di merito sulla valutazione dei fatti non sono ammesse se non quando la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente.
- La 'abitualità' nella dedizione ad attività illecite può essere desunta dall'insieme degli elementi di fatto: precedenti penali per reati produttivi di reddito (es. reati contro il patrimonio, spaccio), pendenze processuali recenti per reati gravi, tenore di vita sproporzionato e assenza di fonti lecite di reddito, nonché rapporti assidui con pregiudicati.
- L'attualità della pericolosità può essere valutata anche alla luce di fatti prossimi nel tempo rispetto alla valutazione del giudice di prevenzione; una pendenza per reato grave vicino temporalmente alla proposta è elemento significativo per la prognosi di pericolosità.
- La semplice esistenza di carichi pendenti non esclude a priori l'applicabilità di misure di prevenzione se tali carichi, insieme ad altri elementi fattuali, consentono di ritenere la persistenza e l'attualità del pericolo sociale.
- Per opporsi efficacemente a una misura di prevenzione è necessario contestare la insufficienza o l'assenza della motivazione del giudice di merito, dimostrando che vi è una totale mancanza di argomentazione sui punti essenziali, poiché le impugnazioni fondate solo su rivalutazioni di fatto sono normalmente inammissibili in cassazione.
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