Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del verbale di disposizione prot. 019133 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro dell'Aquila, con il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004, è stata dichiarata illegittima la riduzione proporzionale degli istituti contrattuali (ferie) operata, durante il ricorso all'ammortizzatore sociale e sulla scorta delle previsioni collettive di cui all'accordo sottoscritto in data 15.12.2021 presso il Ministero del lavoro, nei confronti dei dipendenti indicati nel prospetto allegato alla Disposizione, occupati nella sede operativa di L'Aquila della società ricorrente nel periodo da gennaio a maggio 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.

Giustizia amministrativa202300034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di disposizione con cui l'Ispettorato ha contestato la riduzione proporzionale delle ferie maturate dai dipendenti durante la CIGS e ha imposto la regolarizzazione dei relativi ratei

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il verbale di disposizione adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, relativo alla contabilizzazione delle ferie dei dipendenti della sede operativa di L'Aquila nel periodo da gennaio a maggio 2022. La società sosteneva, anzitutto, che il potere di disposizione non fosse applicabile alle violazioni di contratti o accordi collettivi, ritenendo esperibile soltanto l'azione ordinaria di inadempimento e richiamando la diversa disciplina dell'art. 13 del medesimo decreto. Deduceva inoltre la violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la riduzione dell'orario di lavoro durante la CIGS consentisse di ridurre proporzionalmente anche la maturazione delle ferie. Infine, affermava di avere correttamente applicato l'accordo sindacale del 15 dicembre 2021, secondo cui gli istituti contrattuali sarebbero maturati proporzionalmente all'attività lavorativa, precisando che la riparametrazione avrebbe inciso soltanto sul trattamento economico corrisposto al momento della fruizione delle ferie. L'Ispettorato ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguardava direttamente l'esercizio del potere dispositivo dell'Ispettorato del lavoro. Tale potere si manifesta in un provvedimento amministrativo definitivo e immediatamente lesivo, che impone al datore di lavoro di regolarizzare la situazione, con la conseguenza che il verbale è impugnabile davanti al giudice amministrativo. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. L'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 attribuisce il potere di disposizione in tutti i casi di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non già soggette a sanzioni penali o amministrative. La disposizione può riguardare anche violazioni di legge o di contratti collettivi: il riferimento alla materia dell'irregolarità, anziché alle norme violate, non introduce una limitazione ulteriore rispetto all'assenza di sanzioni penali o amministrative. La rilevanza pubblicistica dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi consente quindi l'intervento ispettivo anche indipendentemente dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori. Il secondo motivo è stato anch'esso respinto. Il calcolo delle ferie non può essere effettuato distinguendo tra ore lavorate e ore non lavorate nella medesima giornata sulla base di un monte orario mensile o annuo. L'art. 31 del CCNL Telecomunicazioni commisura infatti le ferie a giorni: 24 giorni annuali, un dodicesimo per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, e fruizione non inferiore alla giornata. Pertanto, la maturazione delle ferie è sospesa soltanto in caso di CIGS a zero ore; quando il lavoratore abbia comunque prestato attività, seppure con riduzione dell'orario giornaliero, non è legittimo ridurre proporzionalmente il numero delle giornate di ferie maturate. Poiché i lavoratori interessati avevano prestato almeno 15 giorni di servizio mensile, l'Ispettorato ha correttamente imposto il ricalcolo dei ratei senza la riduzione operata dalla società. Il richiamo all'art. 7 del d.lgs. n. 81/2015 e all'accordo collettivo non consente una diversa conclusione, anche perché il CCNL prevede espressamente la maturazione proporzionale per altri istituti, come ROL e festività soppresse, ma non per le ferie. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 124/2004

    tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale

    Il potere di disposizione dell'Ispettorato si applica alle irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non già soggette a sanzioni penali o amministrative, comprese le violazioni di legge o di contratti collettivi.

  • art. 13 d.lgs. n. 124/2004

    In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative

    La diversa formulazione dell'art. 13 rispetto all'art. 14 non esclude che anche il potere di disposizione possa riguardare violazioni di contratti collettivi; l'art. 13 disciplina il verbale di primo accesso e la diffida in presenza di violazioni sanzionate amministrativamente.

  • art. 7 d.lgs. n. 81/2015

    Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

    La disposizione non consente, nel caso esaminato, di riproporzionare le giornate di ferie quando la riduzione dell'orario avvenga nell'ambito della singola giornata e il lavoratore presti comunque servizio per almeno 15 giorni mensili.

  • art. 31 CCNL Telecomunicazioni

    Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

    Le ferie sono calcolate su base giornaliera e maturano per mese di servizio, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni; il CCNL non prevede la maturazione proporzionale delle ferie in ragione delle ore non lavorate nella stessa giornata.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

    La disciplina legale garantisce un periodo minimo annuale di ferie retribuite, coerente con il criterio di maturazione adottato dal CCNL e con l'esclusione della riduzione proporzionale delle giornate quando sia stata comunque resa attività lavorativa.

Massime di principio

  • Il provvedimento di disposizione adottato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è un atto amministrativo definitivo e immediatamente lesivo, impugnabile davanti al giudice amministrativo, perché impone al datore di lavoro di regolarizzare la violazione sotto comminatoria di sanzione.
  • Il potere di disposizione previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 può riguardare anche violazioni di contratti o accordi collettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, purché l'irregolarità non sia già soggetta a sanzione penale o amministrativa; l'eventuale esperibilità di rimedi civilistici da parte dei lavoratori non esclude il potere amministrativo.
  • Quando la contrattazione collettiva commisura le ferie a giornate di servizio e stabilisce la maturazione di un dodicesimo per ogni mese di servizio, considerando intero il mese con più di quindici giorni lavorati, la riduzione dell'orario giornaliero durante la CIGS non consente di distinguere, ai fini della maturazione delle ferie, tra ore lavorate e ore non lavorate nella stessa giornata.
  • In assenza di una specifica previsione collettiva, la maturazione delle ferie non può essere ridotta proporzionalmente per il solo fatto che il lavoratore abbia prestato attività con orario giornaliero ridotto; la maturazione è sospesa soltanto quando la CIGS comporti assenza totale di prestazione lavorativa per il periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.