Cassazione Penale, Sentenza n. 7206/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che la aveva ritenuta colpevole del reato previsto dall'art. 186, comma 2 (guida in stato di ebbrezza) per il fatto avvenuto il 4 marzo 2018. Con un motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. ha dedotto errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 186, comma 2 d.lgs. n.285/1992, sostenendo in particolare l'irragionevolezza della revoca della patente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 che aveva censurato l'automatismo della revoca in altre fattispecie
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la successiva sentenza della Corte Costituzionale n.194/2023 che ha ritenuto infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 186, co. 2-bis, e ha affermato che la disposizione non introduce un automatismo indifferenziato sanzionatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 (sanzione pecuniaria) in favore della parte indicata in dispositivo. Si ricorda che, in sede di merito d'appello, la Corte d'appello aveva comunque parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena a 6 mesi di arresto e Euro 1.500 di ammenda, riconoscendo la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., e mantenendo la sanzione amministrativa della revoca della patente e la confisca del veicolo
Norme richiamate
art. 186, comma 2 e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
La Corte ha ritenuto, richiamando la Corte Costituzionale (sent. n.194/2023), che la disciplina sull'alcool alla guida preveda una graduazione sanzionatoria e non un automatismo indifferenziato; quindi l'applicazione delle sanzioni accessorie (compresa la revoca) non è per principio incostituzionale
art. 62 n. 6 c.p.
In sede di merito è stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.6 c.p., che ha inciso sulla riduzione della pena inflitta in appello
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il ricorso era fondato su deduzioni di errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione; la Corte di Cassazione ha valutato tali censure ma le ha ritenute inammissibili alla luce del quadro costituzionale e giurisprudenziale richiamato
art. 616 c.p.p.
Applicata per la pronuncia di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista
Sentenza Corte Costituzionale n.194/2023
La Corte di Cassazione ha fatto propri i principi espressi dalla Corte Costituzionale: la normativa sull'alcool alla guida non realizza un automatismo sanzionatorio indifferenziato e la graduazione delle pene e delle sanzioni accessorie è giustificata da esigenze di prevenzione e repressione
Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019
Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'automatismo della revoca; la Cassazione ha distinto quella pronuncia e ritenuto non applicabile quale parametro automatico a questa fattispecie, richiamando invece la più recente n.194/2023
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.194/2023, le censure sulla presunta incostituzionalità dell'art.186 co.2-bis per automatismo sanzionatorio hanno scarse probabilità di successo: la norma è stata considerata compatibile con la Costituzione essendo graduata e finalizzata alla prevenzione
- Chi impugna in Cassazione per vizi di applicazione della legge penale o carenza di motivazione deve confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale più recente; riferimenti a precedenti pronunce censuranti possono risultare insufficienti se la Corte costituzionale ha successivamente chiarito o superato quegli orientamenti
- La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza può rimanere una sanzione accessoria legittima se proporzionata alla gravità (tasso alcolemico) e motivata; il giudice di merito conserva margini di valutazione nella determinazione di pena e sanzioni accessorie
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta generalmente condanna alle spese e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), per cui è importante valutare preventivamente la fondatezza e la ragionevolezza dell'impugnazione
- Nel formulare ricorso, è essenziale articolare censure che non si limitino a riferimenti generali a pronunce costituzionali anteriori, ma che dimostrino il concreto vizio di motivazione o un errore di diritto non superato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
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