Sentenza n. 2171/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione ha comunicato che in data -OMISSIS- si sarebbe proceduto, con l’assistenza delle forze dell’ordine, allo sgombero dell’immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione della data e delle modalità di sgombero di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune le aveva comunicato che si sarebbe proceduto allo sgombero dell'immobile, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente istruire la richiesta di concessione del diritto di abitazione prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 17/1994 e sottoporla al Consiglio comunale. Ha dedotto che la mancata decisione consiliare sulla demolizione o conservazione dell'immobile impediva lo sgombero; che, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, occorreva valutare la sussistenza di prevalenti interessi pubblici e l'assenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici; che il bene non poteva essere considerato appartenente al patrimonio indisponibile senza un atto di destinazione a uso pubblico e una concreta utilizzazione pubblica; che l'atto era privo di adeguata motivazione e non considerava il tempo trascorso, le dimensioni e le caratteristiche dell'immobile, l'assenza di utilità pubblica dello sgombero, le condizioni di salute del coniuge, la limitata disponibilità economica del nucleo familiare e la circostanza che l'immobile costituisse l'unica abitazione; che il Comune avrebbe dovuto bilanciare l'interesse pubblico con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelato dall'art. 8 CEDU; e che la concessione del diritto di abitazione avrebbe consentito all'ente di percepire un canone. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità delle censure già definite con precedenti sentenze, il carattere meramente esecutivo e confermativo dell'atto, la doverosità della repressione dell'abuso edilizio e l'assenza di un obbligo di concedere il diritto di abitazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi. Le censure già esaminate nelle precedenti sentenze della Sezione sono state ritenute inammissibili o infondate. Quanto alle ulteriori doglianze, il Collegio ha qualificato l'ordinanza di sgombero successiva all'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 come atto meramente esecutivo del procedimento repressivo edilizio, fondato sulla natura autoritativa e sanzionatoria dell'art. 31 e non sull'art. 823, comma 2, c.c.; pertanto, il potere di sgombero non dipende dalla qualificazione del bene come demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile. La comunicazione della data e dell'orario delle operazioni non richiedeva una motivazione autonoma, essendo sufficiente il richiamo agli atti presupposti. Il diritto di abitazione non è assoluto: il tempo già trascorso per reperire una diversa sistemazione e la possibilità prospettata di trasferire il coniuge presso una struttura assistenziale o presso uno dei figli escludevano la lesione dedotta. Il diritto al rispetto della vita privata, familiare e del domicilio deve essere bilanciato con l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che possono giustificare, secondo necessità, sufficienza e proporzionalità, la repressione dell'abuso edilizio. La questione dell'eventuale percezione di un canone da parte del Comune è stata ritenuta estranea all'atto impugnato e comunque rimessa alla discrezionalità amministrativa. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato. Le spese sono state compensate per le particolari circostanze della vicenda. È stata inoltre revocata l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio per la manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando ricorrono i presupposti processuali e le parti ne siano state previamente avvisate.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordinanza di sgombero successiva all'acquisizione dell'opera abusiva è stata qualificata come atto esecutivo del procedimento repressivo edilizio, fondato sul potere autoritativo e sanzionatorio previsto dalla disciplina urbanistico-edilizia.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
L'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale può essere conservata qualora sussistano prevalenti interessi pubblici e non ricorrano contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.
La valutazione sulla conservazione dell'immobile è eventuale e successiva all'acquisizione; la sua mancata definizione non impedisce gli atti esecutivi della repressione edilizia.
art. 4 legge regionale n. 17/1994
La disposizione è stata invocata per la concessione del diritto di abitazione e per la sospensione dei procedimenti repressivi; il giudice ha escluso che tali previsioni impedissero, nel caso concreto, l'esecuzione dello sgombero.
art. 823, comma 2, c.c.
Non costituisce il fondamento necessario del potere di sgombero quando l'atto è espressione del procedimento autoritativo e sanzionatorio di repressione dell'abuso edilizio.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio
Non attribuisce un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo; la tutela deve essere bilanciata con l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente.
artt. 2 e 3 Costituzione
Il diritto all'abitazione, ricondotto anche a tali disposizioni, non ha carattere assoluto e deve essere contemperato con altri interessi costituzionalmente rilevanti.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
Giustifica la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato quando il ricorso risulti manifestamente inammissibile e infondato.
Massime di principio
- Lo sgombero dell'immobile abusivo successivo all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 costituisce atto meramente esecutivo del procedimento repressivo edilizio e trova fondamento nel potere autoritativo e sanzionatorio urbanistico-edilizio, non nell'autotutela possessoria prevista dall'art. 823, comma 2, c.c.; pertanto, non è subordinato alla qualificazione del bene come demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile.
- La comunicazione della data e dell'orario di esecuzione dello sgombero, in quanto atto meramente esecutivo di provvedimenti repressivi già adottati, non necessita di una motivazione autonoma ulteriore rispetto al richiamo agli atti presupposti e non consente di rimettere in discussione la legittimità di tali atti.
- La valutazione sulla conservazione dell'opera abusiva per prevalenti interessi pubblici, prevista dall'art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001, è eventuale e successiva all'acquisizione del bene e non impedisce, in assenza di una decisione favorevole alla conservazione, l'esecuzione dello sgombero e della repressione dell'abuso.
- Il diritto all'abitazione e il diritto al rispetto della vita privata, familiare e del domicilio non attribuiscono un diritto assoluto a mantenere l'occupazione di un immobile abusivo; tali diritti devono essere bilanciati con l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, secondo criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità.
- La lesione del diritto al domicilio non è ravvisabile quando gli interessati abbiano avuto un tempo sufficiente, secondo l'ordinaria diligenza, per reperire una diversa sistemazione abitativa.
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