Ordinanza n. 646/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento funzionale alla presentazione e alla definizione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio. È stata proposta anche domanda cautelare con finalità propulsiva, volta a ottenere un intervento del giudice sul procedimento amministrativo. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare perché, nelle more della camera di consiglio, l'Ambasciata ha fissato l'appuntamento richiesto. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare propulsiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerato che il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e che l'Amministrazione si era attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; la sopravvenuta fissazione dell'appuntamento ha escluso la necessità di adottare una misura cautelare propulsiva.
Massime di principio
- Quando, nelle more della decisione sulla domanda cautelare proposta contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto dall'istante, viene meno l'interesse concreto e attuale alla misura cautelare propulsiva e l'istanza deve essere respinta.
- Nella regolazione delle spese della fase cautelare, il giudice può disporre la compensazione quando il tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso e l'amministrazione si sia attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Come è indicizzato
Testo integrale
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