Sentenza n. 1916/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per lavori di sistemazione e consolidamento di una frana, con ricalcolo della soglia di anomalia e individuazione della nuova offerta prima classificata; in subordine, domanda di risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, qualificata SOA per OG3 classifica IV e OS21 classifica II, era stata esclusa perché aveva dichiarato di subappaltare la categoria OS21 nella misura del 33%, senza rendere la specifica dichiarazione di subappalto qualificante integrale, pur non possedendo la classifica OS21 III richiesta dalla lex specialis. Ha dedotto: l’erroneità dell’affermazione secondo cui mancasse la dichiarazione di subappalto qualificante; la necessità di attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023; l’integrazione postuma e l’incompetenza degli organi che avevano motivato l’esclusione; l’inesistenza di un obbligo di subappalto del 100% della categoria OS21, sostenendo di poter eseguire direttamente la parte corrispondente alla propria qualificazione e subappaltare soltanto quella eccedente; l’illegittimità delle FAQ del RUP per violazione della tassatività delle cause di esclusione e del divieto di eterointegrazione della lex specialis. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, oppure il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 8 del disciplinare e l’art. 30 dell’Allegato II.12 imponessero, per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non integralmente posseduta, la dichiarazione di subappalto dell’intera categoria. La dichiarazione della ricorrente, limitata al 33% e resa nell’ambito del subappalto facoltativo, non poteva sostituire quella specificamente richiesta e integrava una carenza del requisito di partecipazione. Il soccorso istruttorio è stato escluso perché non può colmare una lacuna sostanziale né modificare ex post l’assetto organizzativo dell’offerta, trasformando un subappalto parziale in subappalto integrale o introducendo un RTI o un avvalimento. Il Collegio ha inoltre escluso l’integrazione postuma della motivazione: il verbale n. 7 conteneva già una motivazione completa e la successiva comunicazione del RUP si era limitata a richiamare FAQ e quadro normativo. Quanto alla competenza, il TAR ha affermato che il potere di escludere spetta al RUP, mentre la commissione svolge funzioni valutative e istruttorie; nel caso concreto, il verbale era stato adottato con la partecipazione del RUP. È stata poi ritenuta legittima la regola secondo cui, per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, il concorrente privo della classifica pienamente adeguata deve subappaltare il 100% della categoria oppure partecipare in RTI con un’impresa qualificata. Non è consentito cumulare la qualificazione parziale dell’offerente con quella del subappaltatore per costruire la classifica richiesta, né eseguire direttamente una parte dei lavori in assenza della classifica prescritta. Le FAQ non hanno introdotto una nuova causa di esclusione, ma si sono limitate a illustrare regole già desumibili dal disciplinare e dall’art. 30 dell’Allegato II.12. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e le parti ne siano state avvisate.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può colmare carenze sostanziali dei requisiti di partecipazione né modificare ex post l’assetto organizzativo dell’offerta, quale la scelta tra subappalto parziale, subappalto integrale, RTI o avvalimento.
art. 30 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
Per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, l’esecutore deve possedere la qualificazione adeguata all’intero importo della categoria; se il concorrente non dispone della classifica richiesta, deve subappaltare integralmente la categoria o partecipare in RTI con un operatore qualificato.
art. 7, comma 1, Allegato I.2 d.lgs. 36/2023
Attribuisce al RUP il potere di verificare la documentazione amministrativa e di adottare, quando necessario, i provvedimenti di esclusione; la commissione giudicatrice non dispone autonomamente di tale potere.
art. 8 e art. 8.1 del disciplinare di gara
Impongono, nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non integralmente posseduta, la specifica dichiarazione di subappalto dell’intera categoria.
Massime di principio
- In una gara per lavori, quando una categoria scorporabile è qualificata come categoria a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possiede la classifica SOA adeguata all’intero importo della categoria, egli non può eseguire direttamente la parte corrispondente alla propria qualificazione e subappaltare soltanto la parte residua: deve subappaltare integralmente la categoria oppure partecipare in raggruppamento con un operatore integralmente qualificato.
- Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per integrare una mancata dichiarazione di subappalto necessario quando la documentazione presentata esprime una scelta univoca per il subappalto parziale e tale scelta comporta l’assenza del requisito di qualificazione per le lavorazioni da eseguire direttamente. L’integrazione determinerebbe una modifica sostanziale dell’offerta e dell’assetto organizzativo, in violazione della par condicio.
- Il sistema delle attestazioni SOA richiede che l’operatore incaricato dell’esecuzione possieda la qualificazione adeguata all’intero importo delle lavorazioni della specifica categoria; non è consentito cumulare la qualificazione parziale dell’offerente con quella del subappaltatore per costruire la classifica richiesta, mediante una ripartizione frazionata delle lavorazioni.
- La dichiarazione di subappalto resa per una percentuale nell’ambito del subappalto facoltativo non sostituisce la specifica dichiarazione di subappalto qualificante integrale richiesta dalla lex specialis per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non integralmente posseduta.
- Nelle procedure di gara, il RUP può adottare il provvedimento di esclusione a seguito della verifica della documentazione amministrativa; la commissione di gara ha funzioni valutative e istruttorie sulle offerte, ma non dispone autonomamente del potere di escludere il concorrente.
- Le FAQ della stazione appaltante non possono integrare la lex specialis né introdurre nuove cause di esclusione, ma sono legittime quando si limitano a chiarire prescrizioni già desumibili dal disciplinare e dalla disciplina normativa applicabile.
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